Cassazione Penale, Sentenza n. 511/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Stefano Corgnier avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con il rilievo che la Corte di appello aveva applicato norme (art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.) introdotte dal D.Lgs. n.150/2022; il ricorrente deduceva che tali disposizioni non erano applicabili ratione temporis al procedimento relativo a sentenza pronunciata il 21/12/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che l'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n.150/2022 limita l'applicazione delle modifiche degli artt. 157‑ter, 581 (commi 1‑ter e 1‑quater) e 585 (comma 1‑bis) c.p.p. alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. La vigenza del decreto, originariamente fissata al 30/10/2022, è stata poi prorogata al 30/12/2022; poiché la sentenza impugnata è del 21/12/2022, le nuove disposizioni non potevano essere applicate. Ne è conseguito che l'inammissibilità era stata dichiarata erroneamente. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il giudizio di appello.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n.150 del 2022, art. 89, comma 3
le disposizioni degli articoli 157‑ter, comma 3, 581, commi 1‑ter e 1‑quater, e 585, comma 1‑bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto
La Corte ha interpretato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022 hanno efficacia solo per le impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'effettiva entrata in vigore del decreto; per sentenze anteriori resta applicabile la disciplina previgente
Art. 581 c.p.p. (commi 1‑ter e 1‑quater)
richiamati nel testo come oggetto della modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n.150/2022
La Corte ha ritenuto che il comma 1‑quater, invocato dalla Corte di appello per dichiarare l'inammissibilità, non poteva essere applicato al caso concreto perché la sentenza impugnata era anteriore all'entrata in vigore delle modifiche
Articoli 157‑ter e 585 c.p.p.
richiamati dall'art. 89 del D.Lgs. n.150/2022 come tra le disposizioni interessate dalla decorrenza
Richiamati per il principio di temporalità dell'applicazione normativa; la Corte sottolinea la necessità di verificare la data della sentenza rispetto alla data di efficacia del decreto
Massime di principio
- Verificare sempre la decorrenza temporale delle norme processuali: nuove disposizioni si applicano solo alle impugnazioni contro decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma quando così previsto dalla disciplina transitoria.
- Se una corte dichiara l'inammissibilità di un'impugnazione invocando una norma di recente introduzione, il difensore deve controllare la data della sentenza impugnata rispetto alla data di efficacia della norma e sollevare l'eccezione di non applicabilità ratione temporis se opportuno.
- L'applicazione errata di una norma per motivi di decorrenza temporale può determinare l'annullamento senza rinvio dell'atto decisorio che ha dichiarato l'inammissibilità, con restituzione degli atti al giudice di merito per il proseguimento del giudizio.
- In presenza di modifiche procedurali rilevanti, le corti devono esplicitare nel provvedimento il ragionamento sulla decorrenza o meno della norma e motivare la scelta di applicarla o meno.
- Per i difensori: in mancanza della dichiarazione/electione di domicilio contestata in base a norma nuova, è utile prospettare alternativamente la validità della notificazione o chiedere che la questione sia trattata alla luce della disciplina previgente, evidenziando la data della sentenza impugnata.
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