Cassazione Civile, Ordinanza n. 21108/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva ottenuto il rigetto della propria domanda di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale e aveva poi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Milano, che aveva respinto il ricorso. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per il mancato svolgimento dell'udienza e per la mancata nuova audizione del richiedente; con il secondo, in tema di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su informazioni generiche sulla situazione del Bangladesh. La Corte rileva però che il ricorrente non si confronta con la ratio del decreto impugnato, né indica se e dove avesse sollevato in precedenza la questione dell'audizione, né contesta in modo specifico le fonti informative utilizzate dal Tribunale, incluse quelle internazionali richiamate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la necessità di una nuova audizione sulla base del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dell'art. 35-bis, comma 11, d.lgs. n. 25/2008. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con l'apprezzamento del giudice di merito e con le fonti informative specificamente utilizzate. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa del Ministero. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, salvo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge non può essere accolta se il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 35-bis, comma 11, d.lgs. n. 25/2008
dopo l'udienza prevista dalla norma, non sussisteva nel caso esaminato necessità o obbligo di reiterare l'audizione del richiedente, in assenza di specifiche ragioni per farlo
art. 14 d.lgs. n. 251/2007
invocato quale base normativa della protezione sussidiaria; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché non specifica e non confrontata con la motivazione del decreto
art. 375 c.p.c.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con ordinanza, non ricorrendo ipotesi di particolare rilevanza
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, salvo il patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, la doglianza sulla mancata nuova audizione del richiedente è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito che abbia escluso la necessità di ulteriori incombenti istruttori dopo l'udienza prevista dall'art. 35-bis, comma 11, d.lgs. n. 25/2008.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi censura l'apprezzamento sulle condizioni del Paese di origine deve indicare in modo puntuale le proprie allegazioni e confrontarsi con le fonti informative effettivamente utilizzate dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente se, nella sostanza, mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione del merito senza contestare puntualmente le ragioni decisive della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, può non farsi luogo alla pronuncia sulle spese; resta ferma la disciplina dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto e non coperto da patrocinio a spese dello Stato.
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