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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30680/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per detenzione illecita di sostanza stupefacente in lieve entità, concedendo altresì la sospensione condizionale. Con il primo motivo contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e l'inattendibilità o insufficienza degli accertamenti di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto e alle circostanze del caso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, già adeguatamente apprezzato dai giudici di merito, che avevano logicamente desunto la disponibilità di due quantitativi di cocaina da parte dell'imputato dai ripetuti accessi al luogo di occultamento della droga, luogo conoscibile solo da lui. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da ragioni non illogiche, tra cui l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la persistente negazione degli addebiti a fronte di un quadro probatorio ritenuto solido; inoltre la pena era già stata sensibilmente ridotta in appello e concessa la sospensione condizionale. Conseguentemente, a carico del ricorrente sono state poste le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità; nel caso ha costituito il titolo del reato oggetto di condanna.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivamente apprezzabili e in presenza di elementi ostativi logicamente motivati.

  • art. 163 c.p.

    La pena può essere sospesa condizionalmente; nel caso il beneficio era già stato concesso in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e coerente basata sulle risultanze dibattimentali.
  • Il giudizio di colpevolezza può essere confermato valorizzando anche indizi fattuali specifici, purché la ricostruzione complessiva sia razionalmente sostenibile e non sia scalfita da mere incongruenze marginali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi favorevoli e altri profili negativi, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva.
  • La censura sulla pena è infondata se la sanzione finale risulta già sensibilmente ridotta rispetto al primo grado ed è ulteriormente mitigata dalla concessione della sospensione condizionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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