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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato dell'ASL Benevento n. 396 del 4 settembre 2025, con oggetto "PROVV.058_2025 " GARA FORNITURE PER L"UOC. LABORATORIO di ANALISI dell’ASL BN - procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 71 e 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk", con cui è stata indetta, ai sensi dell'art 71 del d.lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia suddivisa in 6 lotti per l'affidamento della fornitura di reagenti per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk da destinare all'U.O.C. Laboratorio Analisi dell'ASL di Benevento per le sedi di Sant'Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo per la durata di cinque anni; - di tutta la documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 396/2025 e, in particolare, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico; - dell'autorizzazione di So.Re.Sa. per l'espletamento in autonomia della procedura di gara, ove medio tempore rilasciata; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente e con riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBOTT S.R.L. il 4\10\2025: - della nota So.Re.Sa. prot. n. 0102188/e del 29 settembre 2025 con cui ha autorizzato l’ASL Benevento all’espletamento in autonomia della procedura di gara; nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo - della Deliberazione dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato dell’ASL Benevento n. 396 del 4 settembre 2025, con oggetto “PROVV.058_2025 " GARA FORNITURE PER L"UOC. LABORATORIO di ANALISI dell’ASL BN - procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 71 e 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk”, con cui è stata indetta, ai sensi dell’art 71 del d.lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia suddivisa in 6 lotti per l’affidamento della fornitura di reagenti per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk da destinare all’U.O.C. Laboratorio Analisi dell’ASL di Benevento per le sedi di Sant’Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo per la durata di cinque anni; - di tutta la documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 396/2025 e, in particolare, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico; - dell’autorizzazione di So.Re.Sa. per l’espletamento in autonomia della procedura di gara, ove medio tempore rilasciata; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente e con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202504633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di indizione di una procedura aperta quinquennale per la fornitura di reagenti e il noleggio di apparecchiature diagnostiche, unitamente alla documentazione di gara e all’autorizzazione di So.Re.Sa.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’indizione, da parte dell’ASL Benevento, di una procedura aperta suddivisa in sei lotti per la fornitura quinquennale di reagenti e il noleggio full risk di apparecchiature diagnostiche. La procedura si sovrapponeva, quanto meno per il lotto relativo ai sistemi di chimica clinica e immunometria, a una precedente gara indetta da So.Re.Sa., centrale di committenza regionale, la cui aggiudicazione era stata annullata dal TAR in un giudizio promosso dalla stessa ricorrente e risultava ancora sub iudice. Con il ricorso principale sono stati dedotti l’irragionevolezza e l’illegittimità dell’indizione, lo sviamento, l’illogicità, la violazione della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti sanitari, l’incompetenza dell’ASL, la violazione degli artt. 62 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e dei principi di razionalizzazione della spesa, efficienza ed economicità. Con i motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota di So.Re.Sa. che autorizzava l’ASL a procedere autonomamente, nonché alcune clausole della lex specialis ritenute immediatamente escludenti, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2-bis l. 241/1990, degli artt. 13, 48, 12, 71, 79 e 108 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, massima partecipazione e par condicio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto illegittima la scelta dell’ASL di indire una nuova procedura aperta di durata quinquennale, invece di utilizzare uno strumento temporaneo destinato a garantire la continuità della fornitura nelle more della definizione della precedente gara. Il giudice ha richiamato la procedura negoziata senza bando ex art. 76 del d.lgs. 36/2023, quale possibile base per un contratto-ponte, alternativa alla proroga tecnica, quando occorra assicurare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto derivante dalla gara sub iudice. Nel caso concreto, l’autorizzazione di So.Re.Sa. del 29 settembre 2025 consentiva la procedura autonoma solo per il tempo e le quantità strettamente necessarie al regolare svolgimento delle attività assistenziali e imponeva una clausola risolutiva espressa. Tale autorizzazione era quindi riferita a un’esigenza transeunte, determinata dalla sospensione giudiziale della precedente fornitura, e non poteva legittimare una fornitura quinquennale. La durata prevista dal bando risultava incompatibile con i limiti dell’autorizzazione e generava inoltre un’incertezza sostanziale per gli operatori economici, chiamati a formulare un’offerta per cinque anni pur nella concreta possibilità di una cessazione anticipata del rapporto. L’ASL è stata condannata al pagamento di 5.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. 36/2023

    la procedura negoziata senza bando consente, nei casi previsti, il ricorso a un contratto-ponte

    Il ricorso alla procedura negoziata senza bando può consentire la stipula di un contratto-ponte, in alternativa alla proroga tecnica, per assicurare la continuità del servizio esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto relativo a una gara sub iudice.

  • art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016

    La disciplina previgente è richiamata come sostanzialmente identica all’attuale art. 76 del d.lgs. 36/2023 quanto alla possibilità di ricorrere a un contratto-ponte per fronteggiare temporanee situazioni di necessità.

  • art. 6, comma 15, l.r. Campania 24 dicembre 2003, n. 11

    La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere la competenza esclusiva di So.Re.Sa. nell’acquisto e nella fornitura di beni e attrezzature sanitarie; il TAR ha definito il giudizio sulla diversa e assorbente incompatibilità tra la durata della gara dell’ASL e i limiti dell’autorizzazione di So.Re.Sa.

  • artt. 62 e seguenti d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sono state invocate in relazione alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando una precedente procedura di gara per il medesimo fabbisogno è stata sospesa o la relativa aggiudicazione è stata annullata ed è ancora sub iudice, l’amministrazione può adottare una soluzione temporanea per garantire la continuità della fornitura, ma non può utilizzare tale situazione per indire una nuova gara strutturale di durata eccedente il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura precedente o all’espletamento di una nuova gara ordinaria.
  • L’autorizzazione della centrale di committenza a una procedura autonoma, se riferita espressamente al tempo e alle quantità strettamente necessari per fronteggiare un’esigenza transitoria, non legittima una procedura o un contratto di durata pluriennale incompatibile con tale limite.
  • La durata del contratto prevista dalla lex specialis deve essere coerente con la causa concreta della procedura e con i limiti dell’autorizzazione ricevuta; la previsione di una durata quinquennale per soddisfare un fabbisogno solo temporaneo rende illegittima l’indizione della gara.
  • Una disciplina di gara che imponga agli operatori di formulare offerte per una durata pluriennale, pur prospettando la probabile cessazione anticipata del contratto per il venir meno dell’esigenza temporanea, determina un’incertezza incompatibile con la razionalità e la trasparenza della competizione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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