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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31910/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico chirurgo presso un ospedale pubblico lamentava di essere stato sistematicamente escluso, dal 2000 al 2008/2009, dalle liste operatorie o comunque assegnato in modo marginale e non trasparente agli interventi chirurgici, con prevalente impiego come secondo o terzo operatore, come primo operatore solo in casi di minore difficoltà, nonché con attribuzione di attività extra-operatorie e turni meno qualificanti. In primo grado aveva ottenuto l'accertamento di una condotta mobbizzante e il risarcimento del danno patrimoniale da dequalificazione e del danno non patrimoniale; in appello, però, la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse una vera esclusione mirata dagli interventi, ma una distribuzione non paritaria tra tutti i medici, con impiego comunque in attività chirurgiche, ambulatoriali e di guardia, senza inattività sostanziale né assegnazione a mansioni estranee al bagaglio specialistico. Nel ricorso per cassazione il medico deduceva, con un primo motivo, la violazione di varie norme di legge e di contratto collettivo, sostenendo che la sottoutilizzazione, la mancanza di trasparenza negli incarichi e l'esclusione dall'attività operatoria avrebbero dovuto essere qualificate come demansionamento e condotta illecita; con un secondo motivo denunciava l'omesso esame di fatti decisivi, fondati sui registri di sala operatoria e sulle tabelle riepilogative, che avrebbero dimostrato una drastica e mortificante inferiorità del numero e della qualità degli interventi svolti rispetto alla media dei colleghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello, la quale aveva applicato i principi già affermati dalla giurisprudenza in tema di dirigenza medica e aveva escluso, in concreto, sia una sostanziale inattività sia l'assegnazione a funzioni totalmente estranee al bagaglio professionale del ricorrente. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata, pur con un passaggio non del tutto lineare, non era censurata con specifica doglianza ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in cassazione, poiché il giudice di merito aveva comunque esaminato il fatto relativo alla frequenza e importanza degli interventi chirurgici, dando una lettura diversa da quella prospettata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali di legge.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    invocato dal ricorrente come norma posta a tutela dell'integrità psico-fisica e della professionalità del lavoratore; la Corte non ne affronta il merito perché ritiene le censure di fatto e quindi inammissibili.

  • art. 2103 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, per la dirigenza medica non trova applicazione in modo pieno il paradigma della equivalenza quantitativa e qualitativa delle mansioni; il dirigente non ha diritto a un numero di interventi identico a quello dei colleghi, ma non può essere lasciato inattivo né destinato a compiti totalmente estranei.

  • art. 63 d.P.R. 20.12.1979, n. 761

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non svolge un'autonoma interpretazione perché reputa le censure inammissibili.

  • art. 15 d.lgs. 30.12.1992, n. 502

    richiamato dal ricorrente tra le norme di disciplina della dirigenza sanitaria; non vi è una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 2 d.lgs. 30.3.2001, n. 165

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona solo nel contesto delle norme denunciate.

  • art. 7 c.c.n.l. Area Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. 3.11.2005

    richiamato dal ricorrente; nessuna interpretazione autonoma nel merito.

  • art. 17 c.c.n.l. Area Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. 3.11.2005

    richiamato dal ricorrente; nessuna interpretazione autonoma nel merito.

  • art. 7 c.c.n.l. Area Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. 17.10.2008

    richiamato dal ricorrente; nessuna interpretazione autonoma nel merito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio in cui osserva che, se si voleva denunciare un vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza, occorreva una specifica censura ex art. 132 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura ex n. 5 non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulla rilevanza dei fatti esaminati.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel contesto della possibile censura di motivazione apparente o mancante, non specificamente proposta dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere il fatto principale o secondario rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e per ribadire che l'apprezzamento delle prove resta al giudice di merito.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato solo per la correzione degli importi liquidati in primo grado, poi corretti con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel lavoro dirigenziale medico, la tutela contro il demansionamento non si traduce in un diritto del singolo a ottenere un'identica quantità o qualità di interventi rispetto agli altri dirigenti, ma impedisce soltanto l'assegnazione a compiti meramente svuotanti o del tutto estranei alla professionalità specializzata.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio né di sollecitare una diversa lettura dei registri, delle tabelle o delle testimonianze già apprezzate dal giudice di merito.
  • Per configurare un demansionamento risarcibile occorre dimostrare, in concreto, una sostanziale inattività oppure l'assegnazione a mansioni prive di attinenza con il bagaglio specialistico del dirigente; non basta l'allegazione di una distribuzione non paritaria o di un favoreggiamento di altri colleghi.
  • Quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato il fatto decisivo, la doglianza che ne contesti la diversa valutazione resta confinata nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico e nei casi effettivamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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