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Sentenza

Sentenza del 28/11/2017 n. 1722 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Convenzioni edilizie -Trasferimento beni immobili o diritti reali immobiliari - Edilizia economica e popolare - Presupposti. (Art. 32, comma 2, D.P.R. 601/1973)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che la convenzione edilizia sconta una sola imposta di registro in misura fissa. I condomini del complesso immobiliare costituiscono infatti un'unica parte contrattuale, poiché l'atto produce effetti giuridici unitari nei confronti dell'intero complesso e riguarda il trasferimento della proprietà dell'area precedentemente concessa in diritto di superficie.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale di una convenzione edilizia mediante la quale un Comune trasferiva a più soggetti, già titolari del diritto di superficie, la proprietà dell'area rientrante nell'edilizia economica e popolare disciplinata dal titolo III della legge n. 865 del 1971. Il punto centrale era stabilire se l'atto dovesse scontare una sola imposta di registro in misura fissa oppure tante imposte quanti erano i condomini o i trasferimenti individuali.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973

    Trasferimenti di immobili o diritti immobiliari relativi a piani di edilizia economica e popolare

    La disposizione è stata interpretata nel senso che, per la convenzione edilizia relativa alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà nell'ambito dell'edilizia economica e popolare, è dovuta una sola imposta di registro in misura fissa quando l'atto produce effetti giuridici unitari.

  • Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, titolo III

    La normativa individua il regime delle aree destinate all'edilizia economica e popolare e costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione del trattamento fiscale agevolato previsto dal D.P.R. n. 601/1973.

Massime di principio

  • Quando una convenzione edilizia riguarda unitariamente un complesso immobiliare e il trasferimento della proprietà dell'area produce effetti giuridici comuni, i condomini possono essere considerati un'unica parte contrattuale ai fini dell'imposta di registro.
  • Nel passaggio dal diritto di superficie alla proprietà, occorre verificare se l'atto sia riconducibile ai programmi di edilizia economica e popolare previsti dalla legge n. 865/1971: in tal caso può trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973.
  • La pluralità dei beneficiari o dei proprietari non comporta automaticamente una pluralità di imposte: è determinante valutare l'unitarietà degli effetti giuridici dell'atto e dell'operazione convenzionale.
  • L'applicazione concreta dell'agevolazione richiede comunque la verifica del contenuto della convenzione, della natura dell'area e della riconducibilità dell'operazione alla disciplina dell'edilizia economica e popolare.

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