Cassazione Civile, Ordinanza n. 20143/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla ricorrente e accettata dal controricorrente, ritenendo la rinuncia conforme ai requisiti di legge. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e non ha provveduto sulle spese, in considerazione dell'adesione della controparte alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del cliente per il pagamento del saldo dovuto per la fornitura e l'installazione di due cucine e di una cabina armadio. Il debitore propose opposizione deducendo vizi dei beni e delle opere; il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo tardiva la denuncia dei vizi. In appello, invece, il gravame fu accolto: la Corte territoriale revocò il decreto ingiuntivo, condannò la fornitrice al pagamento della differenza tra quanto dovuto e il costo necessario per eliminare i vizi, e riconobbe anche un danno ulteriore. La società fornitrice propose ricorso per cassazione, ma successivamente rinunciò al ricorso; la controparte accettò la rinuncia.
Norme richiamate
art. 334 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla norma richiamata nel provvedimento, con conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
- In presenza di rinuncia valida, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del processo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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