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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40176/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca emesso in sede di prevenzione. I motivi principali contestavano: 1) l'inammissibilità riconosciuta dalla Corte d'appello agli appelli riguardanti beni formalmente intestati a terzi (moglie e compagna) nonostante gli appellanti avessero censurato la pericolosità e la legittimità della provenienza dei fondi, e non la fittizietà dell'intestazione; 2) carenze della motivazione in ordine alla pericolosità sociale, alla delimitazione temporale della pericolosità e al giudizio di sproporzione rispetto ai redditi leciti; 3) apparente contraddittorietà della motivazione quando la Corte, pur dichiarando inammissibili gli appelli sui beni dei terzi, ha poi tenuto conto di quei beni nel valutare la sproporzione; 4) metodo ritenuto errato dal Tribunale nel valutare la sproporzione degli acquisti sommando entrate e uscite su periodi pluriennali anziché considerare la capienza reddituale al momento dei singoli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure relative all'inammissibilità: i ricorrenti avevano effettivamente contestato la legittimità degli incrementi patrimoniali senza negare il rapporto fiduciario; pertanto la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibili gli appelli relativi ai beni intestati a Maria Rita Cattoni (moglie di Francesco) e Sandra Raga (compagna di Antonio). Per tale ragione la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sui punti relativi ai beni intestati ai terzi, con specifica valutazione della riferibilità temporale alla fase di pericolosità e della sproporzione rispetto alle entrate lecite. Quanto ai beni intestati direttamente ai ricorrenti, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i restanti motivi: ha ritenuto che non fosse dimostrata la capienza reddituale necessaria a superare le valutazioni indiziarie dei giudici di merito e che la motivazione del decreto non fosse inesistente o meramente apparente, sicché le censure sulla coerenza logica della motivazione non potevano essere esaminate in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte precisa che in cassazione sono sindacabili i casi di motivazione inesistente o meramente apparente, ma non vizi di apprezzamento logico non strutturali

  • D. Lgs. 159/2011 (art. 10, comma 3; art. 27, comma 2)

    Limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: le censure sulla motivazione sono inammissibili se non qualificabili come violazione di legge o motivazione assente/apparente; il ricorso è ammesso solo nei limiti previsti dalle norme

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5 n. 8922/2015; Sez. 6 n. 48274/2015; Sez. 1 n. 51463/2017; Sez. U. n. 33451/2014)

    Principio consolidato: nel procedimento di prevenzione il proposto non è legittimato ad impugnare la confisca di beni formalmente intestati a terzi se contesta solo la titolarità effettiva; è invece legittimato se ammette la intestazione fiduciaria ma sostiene la lecita provenienza dei beni

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione, se i beni sono formalmente intestati a terzi, il proposto può impugnare con successo solo se non nega la natura fiduciaria dell'intestazione e contesta invece la legittimità della provenienza dei fondi o la sussistenza dei presupposti della confisca.
  • Se il ricorrente nega la fiducia/rapporto fiduciario e sostiene di essere proprietario effettivo, la legittimazione a impugnare spetta in via principale al terzo formalmente titolare; il proposto rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Le censure sulla motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se si tratta di motivazione inesistente o meramente apparente; contestazioni di coerenza logica o valutazioni di fatto richiedono elementi probatori concreti e, spesso, sono inammissibili.
  • Per superare le valutazioni indiziarie sullo squilibrio tra patrimonio e redditi leciti, il ricorrente deve fornire prova adeguata della capienza reddituale o di fonti lecite correlabili temporalmente agli acquisti contestati.
  • Nella valutazione della sproporzione patrimoniale, il giudice può considerare anche beni intestati a terzi se ritiene che siano riferibili al proposto per elementi concreti; la rilevanza di tali beni deve però essere valutata nel nuovo giudizio quando l'appello sui terzi è ammissibile.
  • In fase di impugnazione è importante formulare chiaramente i motivi: distinguere tra contestazione della fittizietà dell'intestazione e contestazione della pericolosità, provenienza dei fondi o sproporzione, per evitare la declaratoria di inammissibilità.

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