Cassazione Penale, Sentenza n. 10781/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2025 che aveva confermato il decreto del pubblico ministero di sequestro probatorio di quattro telefoni cellulari in uso a Simone Canti nell'ambito di un'indagine per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 09/10/1990 n.309 (traffico/detenzione di stupefacenti). La difesa ha dedotto violazione di legge e carenza motivazionale (artt. 125, comma 3; 178 lett. c); 253; 268 c.p.p.), contestando in particolare: la presunta centralità di conversazioni intercettate riassunte nelle informative senza ostensione dei files audio e dei brogliacci; l'insufficienza delle informative a dimostrare il fumus commissi delicti; la sproporzione e la mancanza di delimitazione temporale e di specifiche parole-chiave per le attività tecniche richieste; la precedente parziale restituzione dei beni in altro procedimento come elemento che avrebbe dovuto incidere sulla legittimità del nuovo sequestro.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato il fumus degli illeciti ipotizzati sulla base del decreto di sequestro e delle annotazioni/annotazioni di PG del 21/10/2025 e delle note del 27 e 28/10/2025, che integravano la motivazione originaria. La Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità probatoria, la relazione tra bene e fatto e una delimitazione temporale anche essenziale; ha altresì precisato che il riesame deve valutare l'astratta configurabilità del reato e la proporzionalità della misura, senza sindacare il merito. Quanto all'allegata violazione del diritto di difesa per mancata ostensione dei files audio, la Corte ha ritenuto la censura manifesta infondata alla luce del verbale d'udienza e della trascrizione disponibile; la difesa non aveva inoltre dimostrato che i dialoghi anteriori all'arresto fossero inidonei a sostenere il fumus. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme sostanziali relative agli illeciti di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le indagini e gli elementi ricostruiti fossero idonei a prospettare la configurabilità astratta dei reati contestati.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiama l'onere di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione, anche concisa, sulle finalità probatorie e sul nesso tra bene e reato.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Norma richiamata nella contestazione difensiva in relazione agli atti che il P.M. può richiamare; la Corte ha precisato che il riferimento per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è criticamente valutato dal P.M.
Codice di procedura penale, artt. 253 e 268
Norme sul sequestro e sulle misure cautelari; la Corte ha esaminato la conformità del sequestro probatorio ai requisiti di finalità, pertinenza e proporzionalità richiamati da tali disposizioni.
Codice di procedura penale, art. 275
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che la delimitazione dell'oggetto e del periodo investigativo risultasse adeguata nel caso concreto.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U n. 36072/2018; Sez. 3 n. 50324/2023 e altre pronunce citate)
La Corte ha applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza: il decreto di sequestro deve indicare reato, estremi essenziali di tempo/luogo/fatto, finalità probatoria e relazione tra bene e reato; il fumus richiesto è di natura inferiore rispetto ai gravi indizi richiesti per misure cautelari reali; il riesame valuta l'astratta configurabilità e la proporzionalità, non il merito dell'accusa.
Massime di principio
- Per un sequestro probatorio il pubblico ministero deve indicare la finalità probatoria, il nesso (anche possibile) tra bene e reato e una delimitazione temporale anche essenziale: senza questi elementi la motivazione è carente.
- Il tribunale del riesame verifica l'astratta configurabilità del reato e la proporzionalità del sequestro, non sindaca il merito dell'accusa; se la motivazione non è manifestamente apparente il riesame può confermare la misura.
- Il riferimento, 'per relationem', ad atti d'indagine è ammesso ma richiede che il pubblico ministero espliciti una valutazione critica di tali atti quando il nesso tra bene e reato non è diretto.
- La mancata immediata ostensione dei files audio non invalida automaticamente l'utilizzabilità degli elementi captati se risulta dagli atti processuali (verbali, annotazioni, trascrizioni) che la registrazione è conosciuta e la difesa ha avuto o poteva chiedere accesso; l'assenza di prova concreta di pregiudizio rende la censura infondata.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il percorso logico: critiche ampie alla valutazione degli indizi spesso non sono rilevanti in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende salvo giustificazioni che giustifichino l'esonero.
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