Cassazione Penale, Sentenza n. 09989/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 30/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione ex artt. 81, comma 2, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati in tre sentenze irrevocabili. La Corte territoriale aveva motivato l'inammissibilità con la mancata coincidenza dei dati anagrafici (diverso luogo di nascita: San Ferdinando vs Rosarno) nonostante identici nome, cognome e data di nascita. Il ricorrente allegava certificati di stato civile da entrambi i Comuni che attestavano come le due anagrafiche riguardassero la stessa persona e denunciava la mancata valutazione di tali elementi e l'erronea esclusione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver svolto un'istruttoria adeguata e per non aver impiegato compiutamente i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., necessari per verificare l'identità anagrafica dei soggetti condannati nelle tre sentenze. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame con un compendio informativo completo e, se necessario, con l'esercizio dei poteri istruttori rilevanti.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina la continuazione tra più reati, rilevante per la valutazione se più condanne debbano essere considerate unitariamente ai fini della determinazione della pena; qui invocata come titolo per chiedere il riconoscimento della continuazione tra le sentenze
art. 671 cod. proc. pen.
Regola l'incidente di esecuzione e la procedura connessa; qui utilizzato quale norma procedurale che consente la proposizione dell'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra condanne
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (es. acquisizione di documenti e certificati) per chiarire questioni rilevanti all'esecuzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale potere dovesse essere esercitato per verificare l'identità anagrafica dei condannati
Massime di principio
- La mera discrepanza sul luogo di nascita non giustifica automaticamente il rigetto di un'istanza di riconoscimento della continuazione quando nome e data di nascita coincidono; il giudice deve approfondire l'identità anagrafica prima di dichiarare inammissibile la domanda
- Il giudice dell'esecuzione deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per acquisire certificati ed altri elementi utili a verificare l'identità della persona e la compatibilità delle pronunce impugnate
- La difesa dovrebbe produrre certificazioni anagrafiche e documenti ufficiali capaci di dimostrare la coincidenza soggettiva (anche in presenza di dati apparentemente discordanti), e il giudice ha l'obbligo di valutare tali prove nel compendio informativo completo
- In presenza di dubbi sulla identità tra persone indicate con dati in parte diversi, il corretto approccio processuale è l'integrazione dell'istruttoria e non la pronuncia di inammissibilità; in caso di difetto istruttorio il rimedio è l'annullamento con rinvio
- Per evitare esiti negativi, l'operatore processuale dovrebbe documentare eventuali cause di variazione dei dati anagrafici (trascrizioni, errori di trascrizione, trascrizioni di atti di stato civile) e richiedere l'acquisizione diretta dagli uffici competenti
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