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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09989/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 30/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione ex artt. 81, comma 2, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati in tre sentenze irrevocabili. La Corte territoriale aveva motivato l'inammissibilità con la mancata coincidenza dei dati anagrafici (diverso luogo di nascita: San Ferdinando vs Rosarno) nonostante identici nome, cognome e data di nascita. Il ricorrente allegava certificati di stato civile da entrambi i Comuni che attestavano come le due anagrafiche riguardassero la stessa persona e denunciava la mancata valutazione di tali elementi e l'erronea esclusione della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver svolto un'istruttoria adeguata e per non aver impiegato compiutamente i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., necessari per verificare l'identità anagrafica dei soggetti condannati nelle tre sentenze. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame con un compendio informativo completo e, se necessario, con l'esercizio dei poteri istruttori rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la continuazione tra più reati, rilevante per la valutazione se più condanne debbano essere considerate unitariamente ai fini della determinazione della pena; qui invocata come titolo per chiedere il riconoscimento della continuazione tra le sentenze

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione e la procedura connessa; qui utilizzato quale norma procedurale che consente la proposizione dell'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra condanne

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (es. acquisizione di documenti e certificati) per chiarire questioni rilevanti all'esecuzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale potere dovesse essere esercitato per verificare l'identità anagrafica dei condannati

Massime di principio

  • La mera discrepanza sul luogo di nascita non giustifica automaticamente il rigetto di un'istanza di riconoscimento della continuazione quando nome e data di nascita coincidono; il giudice deve approfondire l'identità anagrafica prima di dichiarare inammissibile la domanda
  • Il giudice dell'esecuzione deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per acquisire certificati ed altri elementi utili a verificare l'identità della persona e la compatibilità delle pronunce impugnate
  • La difesa dovrebbe produrre certificazioni anagrafiche e documenti ufficiali capaci di dimostrare la coincidenza soggettiva (anche in presenza di dati apparentemente discordanti), e il giudice ha l'obbligo di valutare tali prove nel compendio informativo completo
  • In presenza di dubbi sulla identità tra persone indicate con dati in parte diversi, il corretto approccio processuale è l'integrazione dell'istruttoria e non la pronuncia di inammissibilità; in caso di difetto istruttorio il rimedio è l'annullamento con rinvio
  • Per evitare esiti negativi, l'operatore processuale dovrebbe documentare eventuali cause di variazione dei dati anagrafici (trascrizioni, errori di trascrizione, trascrizioni di atti di stato civile) e richiedere l'acquisizione diretta dagli uffici competenti

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