Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta contro un’iscrizione ipotecaria relativa a sei cartelle esattoriali per contributi e premi omessi. In precedenza la Corte di cassazione, con ordinanza n. 6344/2022, aveva rigettato il ricorso, ritenendo: non applicabile l’estinzione del giudizio per ius superveniens (art. 4 d.l. n. 119/2018 e art. 4, co. 4, d.l. n. 41/2021) perché nel ricorso non erano indicati gli importi dei debiti iscritti a ruolo; infondate varie censure perché l’opposizione era stata qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, tardiva, e quindi avverso la sentenza d’appello sarebbe stato necessario ricorso straordinario per cassazione e non appello; e, per la parte residua, perché si trattava di opposizione all’esecuzione tardiva e comunque di questione già decisa in fatto in modo conforme, non sindacabile. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto tre errori revocatori: (1) errore percettivo sulla qualificazione dell’opposizione, sostenendo che il primo giudice l’avesse ritenuta sia opposizione agli atti esecutivi sia opposizione all’esecuzione, con conseguente contrasto con altra decisione della stessa Cassazione tra le stesse parti e violazione dell’art. 6 CEDU; (2) mancata considerazione, per errore di fatto, del primo motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità dell’ipoteca per omesso preavviso di iscrizione; (3) omessa considerazione che il ricorso per cassazione richiamava l’avviso di iscrizione ipotecaria contenente gli importi dei debiti, con conseguente erroneo mancato esame dello ius superveniens. La Corte ha ritenuto che tutte le censure non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio o di diritto: la qualificazione dell’opposizione, la valutazione delle risultanze processuali, la motivazione della sentenza e l’applicazione di norme giuridiche non sono suscettibili di revocazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che i tre motivi, pur formalmente prospettati come errori di fatto, miravano in realtà a censurare il giudizio espresso nella precedente ordinanza n. 6344/2022, ossia la qualificazione dell’opposizione, la valutazione degli atti processuali e l’applicazione dello ius superveniens. In base al costante orientamento richiamato, tali vizi integrano errori di giudizio e non errori di fatto revocatorio. Ne consegue che la precedente ordinanza resta ferma e il ricorrente non ottiene l’annullamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 119/2018 conv. con L. n. 136/2018
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’estinzione del giudizio per ius superveniens; la Corte rileva che non era applicabile perché mancavano nel ricorso gli elementi di fatto necessari, in particolare l’indicazione degli importi dei debiti iscritti a ruolo.
art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 conv. con L. n. 69/2021
Parimenti invocato per l’estinzione del giudizio; la Corte ne esclude l’applicazione per difetto dei presupposti fattuali nel ricorso originario.
art. 617 c.p.c.
È richiamato per qualificare l’opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale la precedente ordinanza aveva ritenuto tardiva l’impugnazione e non esperibile l’appello.
art. 348-ter c.p.c.
Evocato per escludere il sindacato in cassazione su questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito.
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato per affermare la tardività dell’opposizione qualificata come opposizione all’esecuzione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per denunciare un asserito contrasto di giudicati; la Corte non accoglie la censura perché il dedotto vizio non è un errore revocatorio.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. non può consistere nell’errata valutazione delle risultanze processuali, nella lettura della motivazione del provvedimento impugnato o nella qualificazione giuridica della domanda o del provvedimento ai fini dell’impugnazione.
- Non è revocatorio l’errore che investa l’applicazione di norme di diritto o la soluzione di questioni giuridiche: tali doglianze integrano, al più, errori di giudizio non deducibili con revocazione.
- La mancata considerazione di un documento o di un dato processuale rileva come errore di fatto revocatorio solo quando si tratti di una pura svista percettiva e non quando richieda una valutazione del contenuto o della rilevanza giuridica dell’atto.
- L’istanza di revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’esito di una precedente decisione di legittimità sotto forma di contestazione della corretta qualificazione dell’opposizione o della corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.
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