Cassazione Penale, Sentenza n. 19212/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. In sostanza la pronuncia ha dichiarato che il decorso del tempo intercorrente tra la sentenza di primo grado e l'atto processuale successivo utile ha superato il termine prescrizionale calcolato sulla pena concreta, determinando l'estinzione dei reati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne la condanna per più reati di furto e una contravvenzione (capo A: furto aggravato ex art. 625, primo comma, nn. 4 e 7; capo B: furto aggravato ex art. 625 n. 7; capo C: contravvenzione ex art. 707). In primo grado l'imputato era stato ritenuto colpevole; in appello è stata esclusa l'aggravante n. 4 per il capo A e il capo C è stato dichiarato estinto per prescrizione, con riduzione della pena. Con il ricorso si è dedotto, e la Corte ha ritenuto fondato, che il termine prescrizionale applicabile doveva essere calcolato sulla base del minimo della pena edittale per il reato (pari a 8 anni, considerando la normativa richiamata e l'aumento massimo di un terzo per la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 63, quarto comma), e che tra la sentenza di primo grado (26/11/2012) e il decreto di citazione per il giudizio di appello (24/06/2021) è trascorso un periodo superiore a tale termine, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di furto e alle aggravanti (nn. 4 e 7). La Corte ha considerato il regime sanzionatorio previsto per il furto aggravato al fine di determinare il termine prescrizionale concreto.
art. 707 cod. pen.
Richiamata per la contravvenzione relativa al capo C; la Corte di appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando l'irrimediabilità del giudizio su quel capo.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Richiamato per l'aumento massimo di un terzo applicabile in caso di recidiva reiterata, utile al calcolo della pena concreta e, conseguentemente, del termine prescrizionale applicabile.
Massime di principio
- Per valutare la prescrizione in appello occorre calcolare il termine prescrizionale sulla base della pena concreta applicabile (pena edittale e eventuali aumenti concreti come la recidiva), non solo sulla base della fattispecie astratta.
- Gli aumenti di pena dovuti a circostanze come la recidiva possono incidere sul periodo prescrizionale e devono essere considerati nel computo del termine estintivo.
- La prescrizione può chiamare in causa tempi procedimentali: se tra una pronuncia (o altro atto interruttivo) e il successivo atto di prosecuzione del processo trascorre un periodo superiore al termine prescrizionale calcolato, il reato può estinguersi anche prima che vi sia una sentenza definitiva.
- È fondamentale verificare le date degli atti processuali che interrompono o sospendono la prescrizione (es. decreto di citazione, atti di impugnazione, misure cautelari) per stabilire se la prescrizione sia stata effettivamente interrotta o se il decorso abbia conseguito l'estinzione.
- In situazioni ambigue, occorre controllare attentamente quale sia la concreta pena minima e massima applicabile dopo l'applicazione delle aggravanti/attenuanti per determinare correttamente il termine prescrizionale.
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