Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1693/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento della Regione Toscana – Direzione urbanistica – Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, trasmesso via p.e.c. al legale dei ricorrenti in data 20 settembre 2021, nella parte in cui è stato dato riscontro all’istanza presentata dai ricorrenti medesimi ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, asserendo che il potere di annullamento straordinario dell’Ente regionale può essere esercitato solo quando risulti rappresentata l’avvenuta violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale

Giustizia amministrativa202101434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riscontro regionale all’istanza di esercizio dei poteri di annullamento straordinario ex art. 39 d.P.R. 380/2001, con cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Regione Toscana di esercitare i poteri previsti dagli artt. 39 e 40 d.P.R. 380/2001 nei confronti di due permessi di costruire rilasciati dal Comune per la realizzazione di un edificio residenziale sul fondo confinante. Avevano dedotto, quanto al primo permesso, l’inefficacia delle proroghe dei termini di validità, la mancata osservanza delle condizioni previste dall’art. 15 d.P.R. 380/2001 e difformità delle opere rispetto al progetto, tra cui la realizzazione di una strada e il superamento delle altezze progettuali. Quanto al permesso in variante, avevano sostenuto che le opere fossero già state eseguite prima del rilascio del titolo e che non fossero conformi al regolamento edilizio comunale, oltre a contestare profili di disciplina paesaggistica. La Regione aveva ritenuto che l’istanza non segnalasse violazioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e, perciò, aveva escluso l’avvio del procedimento ex art. 39 d.P.R. 380/2001 e art. 205 l.r. Toscana 65/2014. Il ricorso ha dedotto la violazione di tali disposizioni e la tardività del provvedimento, adottato in forma semplificata dopo l’istanza del 28 giugno 2021 e trasmesso il 20 settembre 2021. La Regione ha eccepito anche l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha prescindo dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che l’art. 205 l.r. Toscana 65/2014, nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, restringe il potere regionale di annullamento previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001 alle ipotesi individuate dalla disciplina regionale, tra cui i permessi di costruire rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e ricadenti nei presupposti specificamente previsti dalla norma. Tale delimitazione è stata ritenuta non irragionevole né di dubbia costituzionalità. Il potere regionale è inoltre configurato come facoltativo e quale speciale forma di autotutela, non coercibile dal privato. Nel caso concreto, le contestazioni relative alle proroghe del titolo, alla realizzazione di opere già eseguite, alla disciplina paesaggistica, al regolamento edilizio e alle distanze non integravano, per come rappresentate nell’istanza, una violazione dello strumento urbanistico comunale rientrante nell’ambito del potere regionale. Anche la censura di tardività è stata respinta: l’art. 205 l.r. Toscana 65/2014 prevede che l’istruttoria regionale sia completata entro sei mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e, ove sussistano i presupposti, che le determinazioni conclusive siano assunte entro i successivi diciotto mesi. Il provvedimento del 20 settembre 2021, rispetto all’istanza del 28 giugno 2021, era quindi tempestivo. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità e relativa novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 380/2001

    Il potere regionale di annullamento straordinario dei permessi di costruire è una facoltà e costituisce una speciale forma di autotutela non coercibile dal privato; il suo esercizio presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dalla disciplina statale e regionale.

  • art. 40 d.P.R. 380/2001

    La determinazione regionale relativa ai poteri previsti da questa disposizione non era oggetto di impugnazione.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle condizioni per la proroga dei termini di validità del permesso di costruire, ma il giudice non ne ha esaminato direttamente la violazione.

  • art. 205 l.r. Toscana 65/2014

    «La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire [...] rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica [...]»; «L’attività istruttoria della Regione è completata nel termine di sei mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria»; «[...] assume le determinazioni conclusive entro i successivi diciotto mesi».

    La norma regionale delimita l’ambito del potere regionale di annullamento alle fattispecie da essa individuate, tra cui le violazioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, e stabilisce i termini procedimentali applicabili alle istanze o esposti.

  • artt. 114 e 120 Cost.

    Sono indicati, nel richiamo alla giurisprudenza citata, quali fondamenti costituzionali della ripartizione delle competenze nel governo del territorio e dell’esercizio delle relative funzioni.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il potere regionale di annullamento dei permessi di costruire previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001, come disciplinato dalla normativa regionale sul governo del territorio, costituisce una facoltà amministrativa e una speciale forma di autotutela: il privato non può pretenderne coattivamente l’esercizio né l’avvio del relativo procedimento in assenza dei presupposti normativi.
  • La Regione può limitare, nell’ambito della propria competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio, l’esercizio del potere di annullamento straordinario ai permessi di costruire che presentino le violazioni e ricadano nelle specifiche fattispecie individuate dalla disciplina regionale, purché tale delimitazione non sia irragionevole.
  • Quando la disciplina regionale collega il potere di annullamento ex art. 39 d.P.R. 380/2001 alla violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, contestazioni riguardanti proroghe inefficaci del titolo, opere eseguite anteriormente alla variante, violazioni del regolamento edilizio, della disciplina paesaggistica o delle distanze non sono sufficienti, di per sé, a imporre l’avvio del procedimento regionale se non sono rappresentate anche come violazioni dello strumento urbanistico comunale rilevanti ai sensi della disciplina regionale.
  • I termini previsti dalla disciplina regionale per l’istruttoria e per l’adozione delle determinazioni conclusive decorrono secondo la scansione normativa stabilita, rispettivamente, dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e dal completamento dell’istruttoria; il mero intervallo tra la presentazione dell’istanza e il riscontro regionale non determina tardività quando il provvedimento è adottato entro tali termini.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.