Cassazione Penale, Sentenza n. 39660/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B) (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) perché l'ultima fattura era del 31/07/2013 e la prescrizione decennale sarebbe decorso prima della sentenza di appello; (2) censura sull'applicabilità dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 per presunta diversa nozione di "elementi attivi" e contestazione che l'uso di fatture inesistenti non integri tale norma ma piuttosto l'art. 2; (3) mancanza di motivazione sul superamento della soglia di punibilità (art. 3); (4) inutilizzabilità di atti di indagine (questionario Guardia di Finanza, processi verbali, documentazione acquisita) prodotti prima dell'informazione di garanzia; (5) censure sulla determinazione della pena (aumenti illegittimi, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiesta di sospensione condizionale della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il reato contestato al capo B) (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) si sia consumato con l'emissione dell'ultima fattura (31/07/2013) e, tenuto conto dei termini di sospensione, il termine di prescrizione decennale era decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata; conseguentemente la condanna per il capo B) è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e la pena relativa eliminata. Il secondo motivo è stato rigettato: confermata la condanna per il capo C) (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) perché l'annotazione in contabilità di fatture relative a cessioni intracomunitarie inesistenti ha alterato la base imponibile IVA e costituito elementi attivi fittizi, integrando la fattispecie di art. 3. Il terzo motivo (omessa valutazione della soglia di punibilità) è manifestamente infondato: i giudici di merito avevano sufficientemente motivato superamento delle soglie quantitative. Il quarto motivo è infondato: la Corte ha ritenuto che l'inutilizzabilità non fosse tempestivamente eccepita e che i documenti fossero confluiti regolarmente nel fascicolo dibattimentale; inoltre la prova di resistenza poggiava anche su altri elementi oggettivi. Il quinto motivo è stato parzialmente accolto: eliminato l'aumento di pena legato al capo B) (riduzione complessiva di due mesi), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in due anni di reclusione; tuttavia i giudici hanno confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e delle pene accessorie. I reati relativi ai capi A) e C) non sono prescritti (decorrenza della prescrizione fissata in relazione alla presentazione della dichiarazione del 29/09/2014, con decadenza al 28/11/2024 considerati i periodi di sospensione). Infine, la rideterminazione della pena consente la possibile concessione della sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico favorevole.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Corte conferma che, quando più fatture riguardano lo stesso periodo d'imposta, il reato è istantaneo e si consuma con l'emissione dell'ultima fattura
d.lgs. n. 74/2000, art. 3
Reato di falsa rappresentazione nelle scritture contabili: la Corte ritiene applicabile la norma anche quando l'utilizzo/annotazione di fatture per operazioni inesistenti provoca un'alterazione della base imponibile IVA, creando elementi attivi/passivi fittizi e un indebito credito IVA
d.l. n. 331/1993, artt. 41, 46, 47
Norme sulle cessioni intracomunitarie e non imponibilità IVA: la Corte valuta i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale per la non imponibilità e ritiene che, se mancanti (soggetto inesistente, mancato trasferimento merce, mancato pagamento), le fatture non possono essere qualificate come non imponibili
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione manifestamente illogica o carente): utilizzate per valutare i vari motivi di ricorso proposti
cod. proc. pen., art. 182 e art. 191
Regole sulla deducibilità delle eccezioni e sulle nullità: la Corte ricorda che l'inutilizzabilità di atti deve essere tempestivamente eccepita, e che il consenso all'acquisizione tacito comporta utilizzabilità degli atti nel processo
cod. pen., art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che il giudizio di merito sulla loro sussistenza è rimesso alla discrezionalità del giudice, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione illogica
cod. pen., art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte valuta che la motivazione sui criteri adottati sia sufficiente se indica gli elementi preponderanti che hanno portato al diniego delle attenuanti o alla scelta della pena
cod. proc. pen., art. 620, lett. 1
Potere della Corte di cassazione di intervenire sul provvedimento di merito quando dalla motivazione emerga chiaramente la direzione di un giudizio prognostico favorevole; utilizzato per disporre rideterminazione senza rinvio in relazione alla sospensione condizionale
Massime di principio
- Emissione di più fatture per lo stesso periodo d'imposta configura, in presenza di identità di periodo, un unico reato istantaneo che si consuma con l'emissione dell'ultima fattura: per la prescrizione si deve quindi prendere a riferimento tale ultima emissione.
- La distinzione tra art. 2 e art. 3 d.lgs. n. 74/2000 va valutata concretamente: l'utilizzo o l'annotazione contabile di fatture relative a operazioni inesistenti può integrare l'art. 3 se determina una falsa rappresentazione delle scritture contabili e altera la base imponibile (es. crea un indebito credito IVA).
- Le eccezioni di inutilizzabilità di atti di indagine devono essere dedotte tempestivamente: il consenso (anche tacito) all'acquisizione in dibattimento o la mancata opposizione possono comportare la utilizzabilità dei documenti in tutte le fasi del processo.
- Il mancato esame di un motivo d'appello da parte della corte territoriale non determina automaticamente annullamento in cassazione: perché sia rilevante deve trattarsi di argomenti decisivi che, se valutati diversamente, avrebbero necessariamente condotto a esito più favorevole per l'appellante.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e resta largamente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se illogica o contraddittoria.
- La rideterminazione della pena in cassazione può incidere sui benefici (es. sospensione condizionale): la rimozione di una condanna o di un aumento può rendere concedibile un beneficio previamente escluso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →