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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39660/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B) (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) perché l'ultima fattura era del 31/07/2013 e la prescrizione decennale sarebbe decorso prima della sentenza di appello; (2) censura sull'applicabilità dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 per presunta diversa nozione di "elementi attivi" e contestazione che l'uso di fatture inesistenti non integri tale norma ma piuttosto l'art. 2; (3) mancanza di motivazione sul superamento della soglia di punibilità (art. 3); (4) inutilizzabilità di atti di indagine (questionario Guardia di Finanza, processi verbali, documentazione acquisita) prodotti prima dell'informazione di garanzia; (5) censure sulla determinazione della pena (aumenti illegittimi, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiesta di sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il reato contestato al capo B) (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) si sia consumato con l'emissione dell'ultima fattura (31/07/2013) e, tenuto conto dei termini di sospensione, il termine di prescrizione decennale era decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata; conseguentemente la condanna per il capo B) è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e la pena relativa eliminata. Il secondo motivo è stato rigettato: confermata la condanna per il capo C) (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) perché l'annotazione in contabilità di fatture relative a cessioni intracomunitarie inesistenti ha alterato la base imponibile IVA e costituito elementi attivi fittizi, integrando la fattispecie di art. 3. Il terzo motivo (omessa valutazione della soglia di punibilità) è manifestamente infondato: i giudici di merito avevano sufficientemente motivato superamento delle soglie quantitative. Il quarto motivo è infondato: la Corte ha ritenuto che l'inutilizzabilità non fosse tempestivamente eccepita e che i documenti fossero confluiti regolarmente nel fascicolo dibattimentale; inoltre la prova di resistenza poggiava anche su altri elementi oggettivi. Il quinto motivo è stato parzialmente accolto: eliminato l'aumento di pena legato al capo B) (riduzione complessiva di due mesi), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in due anni di reclusione; tuttavia i giudici hanno confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e delle pene accessorie. I reati relativi ai capi A) e C) non sono prescritti (decorrenza della prescrizione fissata in relazione alla presentazione della dichiarazione del 29/09/2014, con decadenza al 28/11/2024 considerati i periodi di sospensione). Infine, la rideterminazione della pena consente la possibile concessione della sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico favorevole.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Corte conferma che, quando più fatture riguardano lo stesso periodo d'imposta, il reato è istantaneo e si consuma con l'emissione dell'ultima fattura

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 3

    Reato di falsa rappresentazione nelle scritture contabili: la Corte ritiene applicabile la norma anche quando l'utilizzo/annotazione di fatture per operazioni inesistenti provoca un'alterazione della base imponibile IVA, creando elementi attivi/passivi fittizi e un indebito credito IVA

  • d.l. n. 331/1993, artt. 41, 46, 47

    Norme sulle cessioni intracomunitarie e non imponibilità IVA: la Corte valuta i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale per la non imponibilità e ritiene che, se mancanti (soggetto inesistente, mancato trasferimento merce, mancato pagamento), le fatture non possono essere qualificate come non imponibili

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione manifestamente illogica o carente): utilizzate per valutare i vari motivi di ricorso proposti

  • cod. proc. pen., art. 182 e art. 191

    Regole sulla deducibilità delle eccezioni e sulle nullità: la Corte ricorda che l'inutilizzabilità di atti deve essere tempestivamente eccepita, e che il consenso all'acquisizione tacito comporta utilizzabilità degli atti nel processo

  • cod. pen., art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che il giudizio di merito sulla loro sussistenza è rimesso alla discrezionalità del giudice, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione illogica

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte valuta che la motivazione sui criteri adottati sia sufficiente se indica gli elementi preponderanti che hanno portato al diniego delle attenuanti o alla scelta della pena

  • cod. proc. pen., art. 620, lett. 1

    Potere della Corte di cassazione di intervenire sul provvedimento di merito quando dalla motivazione emerga chiaramente la direzione di un giudizio prognostico favorevole; utilizzato per disporre rideterminazione senza rinvio in relazione alla sospensione condizionale

Massime di principio

  • Emissione di più fatture per lo stesso periodo d'imposta configura, in presenza di identità di periodo, un unico reato istantaneo che si consuma con l'emissione dell'ultima fattura: per la prescrizione si deve quindi prendere a riferimento tale ultima emissione.
  • La distinzione tra art. 2 e art. 3 d.lgs. n. 74/2000 va valutata concretamente: l'utilizzo o l'annotazione contabile di fatture relative a operazioni inesistenti può integrare l'art. 3 se determina una falsa rappresentazione delle scritture contabili e altera la base imponibile (es. crea un indebito credito IVA).
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di atti di indagine devono essere dedotte tempestivamente: il consenso (anche tacito) all'acquisizione in dibattimento o la mancata opposizione possono comportare la utilizzabilità dei documenti in tutte le fasi del processo.
  • Il mancato esame di un motivo d'appello da parte della corte territoriale non determina automaticamente annullamento in cassazione: perché sia rilevante deve trattarsi di argomenti decisivi che, se valutati diversamente, avrebbero necessariamente condotto a esito più favorevole per l'appellante.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e resta largamente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se illogica o contraddittoria.
  • La rideterminazione della pena in cassazione può incidere sui benefici (es. sospensione condizionale): la rimozione di una condanna o di un aumento può rendere concedibile un beneficio previamente escluso.

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