Cassazione Penale, Sentenza n. 20478/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, riformando in parte il provvedimento del G.I.P., aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Francesco Cirillo, indagato per concorso nell'omicidio di Maurizio Cerrato. Il P.M. lamentava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, che aveva escluso o neutralizzato rilevanti dichiarazioni testimoniali (tra cui quelle di Maria Adriana Cerrato, dei fratelli Savarese e di Antonio Venditto), aveva dato eccessivo peso a immagini di videosorveglianza parziali e aveva errato in diritto nell'escludere la sussistenza di un concorso morale o di dolo eventuale, arrivando a qualificare la responsabilità dell'indagato come concorso anomalo ex art. 116 c.p.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Procuratore, dichiara l'ordinanza impugnata viziata e la annulla con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione rileva lacune motivazionali: il Tribunale non ha spiegato perché non abbia valorizzato le dichiarazioni di Venditto e di Maria Adriana Cerrato e ha disatteso, senza adeguata giustificazione, il racconto dei fratelli Savarese sulla base di filmati che non documentano l'attimo cruciale dell'accoltellamento. Sul piano giuridico la Corte censura l'applicazione errata dell'istituto del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e ricorda i criteri di prevedibilità dell'evento e la regola secondo cui, nella fattispecie pluripersonale, la condotta di ciascuno confluisce nell'azione delittuosa unica; pertanto il Tribunale dovrà riesaminare compiutamente il compendio indiziario e applicare correttamente i principi sul concorso di persone e sul concorso anomalo.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ricorda i limiti dell'applicazione del "concorso anomalo": può essere operativa solo se l'evento più grave non era voluto neppure a titolo di dolo eventuale e non è conseguenza di fattori eccezionali non ricollegabili eziologicamente alla condotta di base; va verificato il nesso causale e psicologico e la prevedibilità dell'evento nel contesto fattuale e in relazione alla personalità dell'esecutore materiale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Norma richiamata solo per consentire la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte; non incide direttamente sulla valutazione di merito ma è richiamata in relazione alla formalità procedurale dell'intervento del P.G.
Massime di principio
- In presenza di più partecipanti a un'aggressione, la valutazione della responsabilità deve considerare che la condotta di ciascun concorrente confluisce nell'azione delittuosa unica: l'esatto posizionamento fisico non è necessariamente dirimente per configurare il concorso di persone.
- La scelta tra concorso ordinario e concorso anomalo richiede verifica della prevedibilità dell'evento più grave: il concorso anomalo è escluso se l'evento era concretamente prevedibile o voluto, anche sotto forma di dolo eventuale.
- I giudici devono motivare esplicitamente le ragioni per escludere o dare minimo peso a dichiarazioni testimoniali rilevanti; la mera valorizzazione di immagini video parziali non può automaticamente soppiantare resoconti oculari quando i filmati non coprono gli istanti chiave.
- Le dichiarazioni de relato o riferite da terzi (es. Venditto riferito da Scaramella) vanno esaminate e motivate se sono state già valorizzate in precedenti atti: la loro espunzione dal compendio indiziario richiede spiegazioni dettagliate.
- Per ritenere un concorso morale (istigazione o agevolazione) il giudice deve indicare la forma concreta del contributo psichico e gli elementi di prova che lo sostengono; non è sufficiente un'asserita presenza volontaria sul luogo dei fatti.
- La presenza di un'arma tra i partecipanti e la consapevolezza di tale fatto da parte degli altri concorrenti aumentano la prevedibilità di un esito letale e vanno valutate nel bilancio probatorio ai fini della configurazione del dolo eventuale.
- Quando la decisione di riesame modifica il quadro probatorio accertato dal giudice di primo grado deve spiegare le ragioni delle divergenze, soprattutto se il primo giudice aveva fondato il provvedimento su un compendio indiziario specifico.
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