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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41105/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto il riesame del sequestro conservativo disposto con provvedimento del 10/11/2023, richiesto dalla parte civile Gianfranco Bonsi per garantire un credito risarcitorio fino a €250.000,00. Il ricorso era articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2905 c.c., 671 c.p.c. e artt. 125, comma 3, 316 e 317 c.p.p. per mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo; (2) mancata o viziata motivazione sul periculum, contestando che il Tribunale avrebbe formulato ex novo una motivazione o si sarebbe basato sulla mera incapienza patrimoniale senza considerare la solidarietà ex art.2055 c.c.; (3) errata determinazione del valore dell'immobile di proprietà della ricorrente (uso del valore catastale anziché del valore di mercato) e rigetto della richiesta di limitazione del sequestro a detto immobile; (4) illegittima legittimazione della parte civile in fase predibattimentale, percheé la costituzione sarebbe dovuta essere formalmente ammessa dal giudice ai sensi dell'art.78 c.p.p., con richiamo a possibili profili di incostituzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella gran parte dei motivi, ritenendoli manifestamente infondati o in parte inammissibili. In particolare: il quarto motivo (sulla legittimazione della parte civile) è stato dichiarato manifestamente infondato: la parte civile acquista qualità dal deposito o dalla notificazione della dichiarazione ai sensi dell'art.78 c.p.p., senza bisogno di un provvedimento formale di ammissione, e il sequestro conservativo è revocabile qualora la parte civile venga poi esclusa; il primo motivo (mancata indicazione dei beni) è infondato: né l'istanza né l'ordinanza devono necessariamente individuare i singoli beni, essendo sufficiente la determinazione del quantum da garantire e rimandata alla fase esecutiva l'individuazione materiale dei beni; il secondo motivo (periculum) è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: è sufficiente che risulti l'attuale insufficienza delle garanzie patrimoniali e il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla base della molteplicità dei reati e dell'attuale situazione patrimoniale; la doglianza relativa alla solidarietà ex art.2055 c.c. è stata preclusa per mancata deduzione nel riesame; il terzo motivo (valutazione dell'immobile) è manifestamente infondato: in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il valore di mercato, il giudice è legittimato a utilizzare il valore catastale come parametro oggettivo. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di Roma è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze del riesame; richiamata in relazione alla procedura di impugnazione del provvedimento di riesame.

  • art. 316 c.p.p.

    Stabilisce la finalità del sequestro conservativo volto a garantire l'effettività delle obbligazioni civili derivanti dal reato; non richiede l'indicazione specifica dei beni nel buon contenuto dell'istanza.

  • art. 317 c.p.p.

    Regola il contenuto dell'ordinanza che dispone il sequestro e la fase esecutiva; secondo la Corte l'individuazione specifica dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva affidata all'ufficiale giudiziario.

  • art. 319 c.p.p.

    Prevede l'offerta di cauzione; ricordato come causa di revoca possibile del sequestro conservativo.

  • art. 317, comma 4 c.p.p.

    Prevede la cessazione degli effetti del sequestro quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere diventa definitiva; citato nel quadro delle ipotesi di revoca.

  • art. 78 c.p.p.

    Regola la costituzione di parte civile: la Corte afferma che la qualità di parte civile si acquista con il deposito o la notificazione della dichiarazione senza bisogno di un atto formale di ammissione del giudice.

  • art. 80 c.p.p.

    Consente alle altre parti di chiedere l'esclusione della costituzione di parte civile; citato per spiegare il regime della costituzione.

  • art. 81 c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di escludere d'ufficio la parte civile; rilevante nel bilanciamento tra irrevocabilità del sequestro e possibilità di revoca.

  • art. 2055 c.c.

    Principio della responsabilità solidale ex parte debitoris tra soggetti cui è imputabile il fatto dannoso; la Corte osserva che la rilevanza di tale principio deve essere dedotta e contestata nelle fasi precedenti, altrimenti è preclusa in cassazione.

  • art. 2905 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'indicazione dei beni pignorabili; la Corte ritiene che la normativa processuale penale non richieda l'indicazione specifica dei beni nella fase cautelare conservativa.

  • art. 671 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di misure cautelari reali e pignorabilità; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione formale correlata all'obbligo di indicazione dei beni.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nei motivi come norma di coordinamento procedurale; la Corte lo cita tra le norme invocate dal ricorrente ma non lo interpreta come ostativo alla legittimazione della parte civile notificata.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile produce effetti giuridici dal deposito in udienza o dalla notificazione dell'atto secondo l'art.78 c.p.p.; non è necessaria una formale ammissione giudiziale preliminare perché il giudice può poi disporre l'esclusione ai sensi degli artt.80-81 c.p.p.
  • Per il sequestro conservativo non è obbligatorio che l'istanza o l'ordinanza indichino i singoli beni da sottoporre a vincolo: è sufficiente la determinazione del quantum da garantire sulla base di elementi oggettivi, mentre l'individuazione materiale dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva.
  • Il requisito del periculum in mora può essere soddisfatto dalla prova dell'attuale insufficienza del patrimonio a garantire l'obbligazione: non è sempre necessario dimostrare un futuro depauperamento del patrimonio.
  • Quando più soggetti sono potenzialmente responsabili in solido, la relativa valutazione e le argomentazioni devono essere prospettate nelle fasi procedurali appropriate (es. istanza di riesame); questioni nuove non dedotte in sede di riesame risultano precluse in cassazione.
  • In mancanza di elementi probatori idonei volti a dimostrare il valore di mercato di un immobile, il giudice può legittimamente fare ricorso al valore catastale come parametro di valutazione ai fini della proporzionalità del sequestro.
  • Il sequestro conservativo, pur avendo carattere irrevocabile rispetto alle misure personali, è revocabile nelle ipotesi previste dalla legge (offerta di cauzione, esclusione della parte civile, sentenza prosciogliente divenuta definitiva, ecc.).

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