Cassazione Penale, Sentenza n. 41105/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto il riesame del sequestro conservativo disposto con provvedimento del 10/11/2023, richiesto dalla parte civile Gianfranco Bonsi per garantire un credito risarcitorio fino a €250.000,00. Il ricorso era articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2905 c.c., 671 c.p.c. e artt. 125, comma 3, 316 e 317 c.p.p. per mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo; (2) mancata o viziata motivazione sul periculum, contestando che il Tribunale avrebbe formulato ex novo una motivazione o si sarebbe basato sulla mera incapienza patrimoniale senza considerare la solidarietà ex art.2055 c.c.; (3) errata determinazione del valore dell'immobile di proprietà della ricorrente (uso del valore catastale anziché del valore di mercato) e rigetto della richiesta di limitazione del sequestro a detto immobile; (4) illegittima legittimazione della parte civile in fase predibattimentale, percheé la costituzione sarebbe dovuta essere formalmente ammessa dal giudice ai sensi dell'art.78 c.p.p., con richiamo a possibili profili di incostituzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella gran parte dei motivi, ritenendoli manifestamente infondati o in parte inammissibili. In particolare: il quarto motivo (sulla legittimazione della parte civile) è stato dichiarato manifestamente infondato: la parte civile acquista qualità dal deposito o dalla notificazione della dichiarazione ai sensi dell'art.78 c.p.p., senza bisogno di un provvedimento formale di ammissione, e il sequestro conservativo è revocabile qualora la parte civile venga poi esclusa; il primo motivo (mancata indicazione dei beni) è infondato: né l'istanza né l'ordinanza devono necessariamente individuare i singoli beni, essendo sufficiente la determinazione del quantum da garantire e rimandata alla fase esecutiva l'individuazione materiale dei beni; il secondo motivo (periculum) è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: è sufficiente che risulti l'attuale insufficienza delle garanzie patrimoniali e il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla base della molteplicità dei reati e dell'attuale situazione patrimoniale; la doglianza relativa alla solidarietà ex art.2055 c.c. è stata preclusa per mancata deduzione nel riesame; il terzo motivo (valutazione dell'immobile) è manifestamente infondato: in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il valore di mercato, il giudice è legittimato a utilizzare il valore catastale come parametro oggettivo. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di Roma è sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze del riesame; richiamata in relazione alla procedura di impugnazione del provvedimento di riesame.
art. 316 c.p.p.
Stabilisce la finalità del sequestro conservativo volto a garantire l'effettività delle obbligazioni civili derivanti dal reato; non richiede l'indicazione specifica dei beni nel buon contenuto dell'istanza.
art. 317 c.p.p.
Regola il contenuto dell'ordinanza che dispone il sequestro e la fase esecutiva; secondo la Corte l'individuazione specifica dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva affidata all'ufficiale giudiziario.
art. 319 c.p.p.
Prevede l'offerta di cauzione; ricordato come causa di revoca possibile del sequestro conservativo.
art. 317, comma 4 c.p.p.
Prevede la cessazione degli effetti del sequestro quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere diventa definitiva; citato nel quadro delle ipotesi di revoca.
art. 78 c.p.p.
Regola la costituzione di parte civile: la Corte afferma che la qualità di parte civile si acquista con il deposito o la notificazione della dichiarazione senza bisogno di un atto formale di ammissione del giudice.
art. 80 c.p.p.
Consente alle altre parti di chiedere l'esclusione della costituzione di parte civile; citato per spiegare il regime della costituzione.
art. 81 c.p.p.
Attribuisce al giudice il potere di escludere d'ufficio la parte civile; rilevante nel bilanciamento tra irrevocabilità del sequestro e possibilità di revoca.
art. 2055 c.c.
Principio della responsabilità solidale ex parte debitoris tra soggetti cui è imputabile il fatto dannoso; la Corte osserva che la rilevanza di tale principio deve essere dedotta e contestata nelle fasi precedenti, altrimenti è preclusa in cassazione.
art. 2905 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'indicazione dei beni pignorabili; la Corte ritiene che la normativa processuale penale non richieda l'indicazione specifica dei beni nella fase cautelare conservativa.
art. 671 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di misure cautelari reali e pignorabilità; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione formale correlata all'obbligo di indicazione dei beni.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato nei motivi come norma di coordinamento procedurale; la Corte lo cita tra le norme invocate dal ricorrente ma non lo interpreta come ostativo alla legittimazione della parte civile notificata.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile produce effetti giuridici dal deposito in udienza o dalla notificazione dell'atto secondo l'art.78 c.p.p.; non è necessaria una formale ammissione giudiziale preliminare perché il giudice può poi disporre l'esclusione ai sensi degli artt.80-81 c.p.p.
- Per il sequestro conservativo non è obbligatorio che l'istanza o l'ordinanza indichino i singoli beni da sottoporre a vincolo: è sufficiente la determinazione del quantum da garantire sulla base di elementi oggettivi, mentre l'individuazione materiale dei beni può essere rimessa alla fase esecutiva.
- Il requisito del periculum in mora può essere soddisfatto dalla prova dell'attuale insufficienza del patrimonio a garantire l'obbligazione: non è sempre necessario dimostrare un futuro depauperamento del patrimonio.
- Quando più soggetti sono potenzialmente responsabili in solido, la relativa valutazione e le argomentazioni devono essere prospettate nelle fasi procedurali appropriate (es. istanza di riesame); questioni nuove non dedotte in sede di riesame risultano precluse in cassazione.
- In mancanza di elementi probatori idonei volti a dimostrare il valore di mercato di un immobile, il giudice può legittimamente fare ricorso al valore catastale come parametro di valutazione ai fini della proporzionalità del sequestro.
- Il sequestro conservativo, pur avendo carattere irrevocabile rispetto alle misure personali, è revocabile nelle ipotesi previste dalla legge (offerta di cauzione, esclusione della parte civile, sentenza prosciogliente divenuta definitiva, ecc.).
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