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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37260/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi e IVA ritenendo la sussistenza di presunte vendite in evasione e di presunti acquisti senza fattura, sulla base di verifiche e PVC. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'illegittimità degli atti. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione del d.P.R. n. 441 del 1997, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato l'accertamento come ricostruzione induttiva del reddito anziché come applicazione delle presunzioni legali di cessione e acquisto; inoltre censura la sentenza perché avrebbe riconosciuto in modo forfettario la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA senza prova documentale delle fatture di acquisto. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avrebbe esaminato il motivo di appello con cui l'Ufficio contestava che le presunzioni di vendita e acquisto si riferissero ai medesimi beni.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ritiene inammissibile solo una parte del primo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi, ma considera fondati il restante profilo del primo motivo e il secondo motivo. In particolare, afferma che, in presenza di accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su presunzioni legali o semplici, non spetta all'Ufficio riconoscere forfettariamente i costi: grava invece sul contribuente provare i costi deducibili e la detraibilità dell'IVA, che richiede costi documentati. Inoltre, rileva che la CTR non ha esaminato il motivo di appello relativo all'identità dei beni oggetto delle presunzioni di acquisto e di vendita. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi espressi.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997

    Richiamato come base delle presunzioni legali di cessione nei casi di beni non rinvenuti o non contabilizzati regolarmente.

  • art. 3 d.P.R. n. 441 del 1997

    Richiamato insieme all'art. 1 per la disciplina delle presunzioni di acquisto/cessione dei beni.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di detrazione IVA, subordinata alla sussistenza di operazioni passive rilevanti e documentate.

  • art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato tra le norme invocate nel motivo relativo alla disciplina IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per affermare che l'onere di provare i fatti impeditivi/modificativi della pretesa fiscale e i costi deducibili grava sul contribuente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Parametro di ricorso per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Parametro di ricorso per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel motivo di nullità per l'omesso esame delle contestazioni dell'Ufficio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel motivo di nullità per il cattivo governo della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in giurisprudenza per il principio secondo cui, nell'accertamento induttivo puro, vanno considerate anche le componenti negative emerse o provate dal contribuente.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Usato per affermare che l'IVA è detraibile solo nei limiti delle imposte risultanti dalle liquidazioni e di costi/operazioni documentati.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su presunzioni legali o semplici, non è dovuto un abbattimento forfettario dei costi: il contribuente deve provare specificamente i costi deducibili riferibili ai maggiori ricavi accertati.
  • La detrazione dell'IVA sulle operazioni passive presuppone che il contribuente dimostri documentalmente l'esistenza delle operazioni e dei relativi costi; non basta un riconoscimento automatico o equitativo da parte dell'Ufficio o del giudice.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare un motivo di appello decisivo, la sentenza è viziata per mancata pronuncia sulla questione devoluta.
  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di sussunzione ricorre solo se il fatto accertato è ricondotto a una norma non pertinente oppure se dalla norma correttamente interpretata vengono tratte conseguenze giuridiche incompatibili con essa.
  • Nel giudizio tributario il giudice decide iuxta alligata et probata partium: non può sostituire d'ufficio l'attività probatoria gravante sul contribuente per contrastare la pretesa erariale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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