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Sentenza

Sentenza n. 2277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento del Questore recante avviso orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento prima dell'adozione dell'avviso orale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione. La misura era stata adottata in ragione di indagini per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali, nonché di precedenti di polizia relativi a rifiuto di indicazioni sulla propria identità, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che l'avviso orale è un atto meramente monitorio e che la legge non prevede espressamente una necessaria fase partecipativa: il Questore può valutare, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, se procedere senza indugio oppure comunicare l'avvio del procedimento quando le circostanze lo consentano. Inoltre, l'amministrazione aveva richiamato l'art. 21-octies della l. n. 241/1990 e l'appellante non aveva fornito neppure un principio di prova circa la possibilità che il provvedimento avesse avuto un contenuto diverso se fosse stato sentito. Quanto ai presupposti sostanziali, il Collegio ha affermato che l'avviso orale è una misura preventiva, non repressiva, e non richiede prove compiute della commissione di reati né una situazione di colpevolezza certa; sono sufficienti elementi fattuali, anche costituiti da supposizioni, purché il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antisociali e ragionevolmente riconducibile alle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La valutazione della pericolosità sociale costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo abnormità dell'iter logico o incongruenza della motivazione, non riscontrate nel caso concreto. La pluralità e continuità dei precedenti, unitamente alle indagini richiamate, è stata ritenuta idonea a rendere attuale la pericolosità sociale. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    appartenenza ad una delle categorie di soggetti socialmente pericolosi

    L'avviso orale può essere rivolto a chi, sulla base del quadro complessivo degli elementi disponibili, risulti ragionevolmente riconducibile a una categoria di pericolosità sociale prevista dalla disposizione.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    La misura ha natura preventiva e monitoria e può fondarsi su elementi fattuali indicativi di una pericolosità sociale, senza necessità di una prova compiuta della commissione di reati.

  • art. 7 l. 241/1990

    Per l'avviso orale non è prevista necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto monitorio; l'autorità può tuttavia procedere alla comunicazione quando le circostanze lo consentano.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    il mancato rispetto dell'obbligo delle garanzie partecipative sarebbe di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando il ricorrente non dimostri, almeno mediante un principio di prova, che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.

Massime di principio

  • L'avviso orale è un atto meramente monitorio e preventivo per il quale la legge non impone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento; il Questore può procedere senza indugio quando le circostanze lo richiedano, ferma la possibilità di instaurare il contraddittorio ove ciò sia compatibile con la funzione della misura.
  • L'avviso orale può essere adottato anche in assenza di contestazioni definitivamente accertate dall'autorità giudiziaria e senza una prova compiuta della commissione di reati, purché il quadro complessivo degli elementi fattuali riveli ragionevolmente una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie di pericolosità previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e sfugge al sindacato di merito del giudice amministrativo; è sindacabile soltanto per abnormità dell'iter logico, manifesta incongruenza o illogicità della motivazione.
  • La pluralità, continuità e natura dei precedenti di polizia, valutate insieme alle ulteriori emergenze informative, possono costituire un quadro complessivo idoneo a fondare l'attualità della pericolosità sociale, anche quando i singoli fatti non abbiano dato luogo a una condanna definitiva.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'avviso orale quando il destinatario si limiti a denunciare l'omissione senza offrire almeno un principio di prova che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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