Sentenza n. 1329/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inibizione dell’attività edilizia e divieto di prosecuzione dei lavori presentati mediante SCIA alternativa al permesso di costruire
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale che aveva inibito i lavori di recupero e rifunzionalizzazione a fini abitativi di un locale seminterrato, consistenti nell’abbassamento del piano di calpestio, nella realizzazione di un vespaio aerato e di un nuovo massetto, nell’adeguamento igienico-sanitario, nella riorganizzazione interna, nel mutamento di destinazione d’uso e in un incremento volumetrico contenuto nel 20% della volumetria esistente. Il Comune aveva fondato l’inibizione sulla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, sull’inapplicabilità della disciplina del mutamento di destinazione d’uso dei locali seminterrati, sull’inammissibilità del premio volumetrico previsto dalla legislazione regionale e sull’inadeguatezza della SCIA alternativa, ritenendo necessario il permesso di costruire. La ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale campana, del regolamento edilizio comunale, della disciplina paesaggistica e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, travisamento, arbitrarietà e sviamento. Ha sostenuto, in particolare, che le opere fossero esclusivamente interne, che il cambio d’uso fosse consentito dalla disciplina comunale e statale, che il premio volumetrico potesse applicarsi al volume legittimamente esistente e che la SCIA alternativa fosse il titolo idoneo. Ha inoltre lamentato il mancato invito a integrare o conformare il progetto prima dell’adozione della misura interdittiva.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato da una nuova inibizione dell’attività per motivazioni diverse. Ritenendo così integralmente soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio e insussistente qualsiasi utilità ulteriore conseguibile dalla pronuncia, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate ed è stata disposta la restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti.
artt. 1, 3 e 19 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative ai principi dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla disciplina della SCIA; non esaminati nel merito dal Tribunale.
artt. 3, comma 1, lett. d), 10, comma 1, lett. c), 23, comma 01, 23-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, e 24, comma 5-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamati in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio, al mutamento di destinazione d’uso dei locali seminterrati e al titolo abilitativo; questioni non esaminate per la cessazione della materia del contendere.
art. 33-quater l.r. Campania 16/2004
Richiamato con riguardo al premio volumetrico regionale; la relativa applicabilità non è stata decisa.
art. 50, commi 7, 8 e 14, regolamento urbanistico-edilizio comunale di Ascea
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina comunale dei piani seminterrati e il mantenimento dell’altezza interna preesistente; questione non esaminata.
art. 2 l.r. Campania 13/2022
Non sono urbanisticamente rilevanti le modifiche di destinazione d’uso, accompagnate o non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la non rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso; non valutato nel merito.
artt. 142, comma 1, lett. f), 136 e 146 d.lgs. 42/2004
Richiamati in relazione alla tutela paesaggistica dell’area e alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica; la questione è rimasta assorbita.
art. 2 e punto A.1 dell’Allegato A d.P.R. 31/2017
Richiamati dalla ricorrente in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata; non esaminati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e la parte ricorrente non può conseguire alcuna ulteriore utilità dalla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulti integralmente soddisfatta; in tale situazione il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dell’atto originario.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate e il contributo unificato restituito, secondo quanto disposto dal giudice.
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