Cassazione Penale, Sentenza n. 29618/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione per cassazione, con unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 175 e 133 cod. pen., lamentando il diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avrebbe erroneamente fondato il diniego sulla "natura del reato" e sulla "negativa personalità" piuttosto che sui criteri esclusivi indicati dall'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata ha fatto espressamente riferimento ai canoni dell'art. 133 cod. pen., valutando correttamente la gravità della condotta, il dolo e la personalità dell'imputato, non la generica "natura del reato". Ha inoltre rilevato che dalle modalità del fatto (omissione di controllo dei cani, aggressione e cagionamento di lesioni) emergono elementi utili a connotare negativamente la personalità dell'imputato. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso come premessa alla questione del beneficio della non menzione; la Corte non ne individua applicazione diretta diversa rispetto all'art. 133, segnalando che la valutazione si deve svolgere secondo i criteri di quest'ultimo articolo
art. 133 cod. pen.
Riconosciuto come il parametro esclusivo che deve guidare il giudice nella decisione sulla concessione del beneficio della non menzione; la Corte ha interpretato l'art. 133 nel senso che vanno valutati unitariamente gravità della condotta, dolo e personalità dell'imputato, e che dalle modalità del fatto possono emergere elementi per connotare negativamente la personalità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'inammissibilità del ricorso è stata ritenuta evidente e imputabile al ricorrente
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non esclude la colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità e legittima la condanna alle spese e alle somme a carico del medesimo
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della non menzione nel casellario giudiziale è disciplinata dall'art. 133 cod. pen. e si fonda esclusivamente sui criteri ivi indicati: gravità della condotta, dolo e personalità dell'imputato; il giudice deve motivare la decisione rispetto a questi elementi
- La "natura del reato" non costituisce, di per sé, criterio distinto ai fini della non menzione: ciò che rileva è il disvalore emerso dalla condotta concreta e le modalità del fatto
- Dalle modalità della commissione del fatto possono desumersi elementi atti a caratterizzare la personalità dell'imputato; la negatività della personalità può quindi emergere anche in assenza di precedenti penali formali
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., specie se la clausola di inammissibilità è evidente
- Nel giudizio di cassazione il Pubblico Ministero può concludere per l'inammissibilità del ricorso e la Corte di Cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito quando il motivo sia manifestamente infondato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →