Sentenza n. 4224/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 02/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 2 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e, applicando il combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
Indicato quale riferimento normativo per la richiesta di appuntamento finalizzata alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per presentare una domanda amministrativa integra l'attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, anche se il procedimento sostanziale non è ancora definito nel merito.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto, ma è sufficiente a soddisfare l'obbligo procedimentale oggetto dell'azione quando la domanda giudiziale riguarda esclusivamente l'attivazione del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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