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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella TARSU per l'anno 2012. Lamentate nullità/inesistenza della notifica dell'appello (spedizione postale in busta chiusa, destinatario indicato come "sig. A.G." anziché "avv. A.G. procuratore di se stesso", consegna ad una persona non convivente), genericità dei motivi di impugnazione, illegittima iscrizione a ruolo senza preventivo avviso di accertamento (contestazione della superficie/tipologia d'uso dell'immobile: studio vs abitazione), omissione della comunicazione di variazione della superficie e contestazioni sul termine di decadenza/quinquennio per l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibili molte censure formulate ex art. 360, comma 1, n. 5 per mancata individuazione del fatto decisivo; ha censurato l'interpretazione dei ricorrenti sulle notifiche per via postale ritenendo la spedizione in busta chiusa mero vizio non sanante la notificazione quando non contestata il contenuto della busta; ha affermato che l'omessa indicazione del titolo professionale (avv.) non inficia la notificazione quando la parte si difende in proprio; ha confermato che l'avviso di ricevimento sottoscritto da persona rinvenuta in casa non determina nullità salvo querela di falso; ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui il Comune aveva dati sufficienti (comunicazione del contribuente del 15.11.2011 riportante mq 86 ad uso professionale) per procedere alla liquidazione e iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993; ha respinto le doglianze su decadenza e sanzioni per essere infondate o generiche. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (complessive come da dispositivo) e possibile ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina delle notifiche e dell'impugnazione in materia tributaria: la Corte rileva che la spedizione per posta in busta chiusa è una irregolarità non necessariamente insanabile e che le formalità dell'avviso di ricevimento si raccordano al regolamento postale quando la notifica è via servizio postale.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    Norme sul presupposto e sulla procedura di liquidazione e iscrizione a ruolo TARSU: l'art. 72 legittima la diretta iscrizione a ruolo quando la liquidazione si fonda su dati già acquisiti e non suscettibili di variazione; il Comune poteva iscrivere a ruolo sulla base della denuncia/comunicazione prodotta dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997

    Richiamato in relazione a questioni tariffarie e determinazione dell'utenza; la Corte ritiene le censure connesse ininfluenti rispetto ai dati produttivamente acquisiti.

  • D.P.R. n. 655 del 1982

    Richiamato in tema di notifica e modalità: la giurisprudenza distingue le prescrizioni dell'art. 139 c.p.c. (per la consegna a persona) dalle indicazioni richieste per l'avviso di ricevimento postale.

  • D.P.R. n. 158 del 1999

    Richiamato tra le norme tecniche e regolamentari rilevanti per la materia tariffaria; non utile a sovvertire la decisione di merito.

  • L. n. 311 del 2004

    Prevede comunicazioni obbligatorie per adeguamento della superficie utile; la Corte ricorda che la disposizione opera per immobili già denunciati e non è applicabile se la liquidazione è fondata sulla superficie dichiarata dal contribuente.

  • L. n. 296 del 2006

    Richiamata in relazione alle questioni di decorrenza dei termini di decadenza; la Corte ritiene inaccoglibile l'interpretazione del ricorrente e conferma la valutazione di decadenza applicata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile

    art. 112, art. 139, art. 156, art. 291, art. 382

    Norme procedurali: art. 291 c.p.c. (rinnovazione della notifica in caso di nullità) e art. 156 c.p.c. (sanatoria per costituzione in giudizio), richiamate per spiegare la sorte delle nullità non impugnate; art. 139 e 382 concernono modalità di notificazione e condizioni di validità.

  • Codice Civile

    art. 2700 c.c., art. 2727 e ss., art. 2909 c.c., art. 2948 c.c.

    Art. 2700 (fede privilegiata degli atti pubblici) applicato all'avviso di ricevimento; artt. 2727 e ss. sulla prova; art. 2909 e 2948 citati in rapporto ai termini e agli effetti delle notifiche/atti (come richiamati dalle censure), ma la Corte prende le distanze dall'uso strumentale di tali norme da parte del ricorrente quando non accompagnato da prova o analisi puntuale.

Massime di principio

  • La spedizione per posta di atti processuali in busta chiusa costituisce, di regola, una irregolarità e non necessariamente una nullità della notificazione; la parte che invoca nullità deve contestare specificamente il contenuto della busta o proporre querela di falso sull'avviso di ricevimento.
  • L'avviso di ricevimento sottoscritto da persona rinvenuta nel domicilio gode di fede privilegiata; la qualità di chi firma l'AR (convivente o meno) va contestata con querela di falso e non può essere dedotta solo attraverso argomentazioni indiziarie.
  • La notifica effettuata alla parte personalmente anziché al suo procuratore non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto: può produrre nullità sanabile con rinnovazione salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio (sanatoria ex art. 156 c.p.c.).
  • Le censure basate su motivazioni generiche o prive di individuazione del fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili: il ricorso in Cassazione deve indicare chiaramente il fatto materiale trascurato o male valutato.
  • Il Comune può procedere direttamente alla liquidazione e iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993 quando la liquidazione si fonda su dati e denunce già acquisiti e non suscettibili di variazione; se il contribuente stesso ha comunicato l'occupazione/superficie, quella comunicazione può valere come base per l'iscrizione a ruolo.
  • Le contestazioni riguardanti decadenze/termine quinquennale devono essere argomentate con riferimento preciso al dies a quo e alla norma applicabile; interpretazioni generiche o contrarie alla giurisprudenza consolidata sono difficilmente accolte.
  • Per evitare rischi processuali il contribuente che riceve una comunicazione tramite posta dovrebbe: conservare e produrre l'avviso di ricevimento, proporre querela di falso se nega la firma o la qualità del sottoscrittore, e contestare tempestivamente la notificazione o elencare dettagliatamente i motivi di impugnazione con riferimento ai fatti decisivi.

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