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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 4656 - Comm. Trib. Prov. Milano

Prestiti infruttiferi infragruppo - Antieconomicità - Omessa contabilizzazione degli interessi - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il finanziamento infruttifero è stato ritenuto legittimo in quanto espressione di una scelta imprenditoriale nell'ambito del gruppo societario, non automaticamente censurabile come antieconomica. La mancata contabilizzazione degli interessi non costituisce violazione quando le parti abbiano espressamente escluso la loro maturazione e tale scelta sia coerente con le concrete esigenze della controllata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava l'omessa contabilizzazione di interessi attivi su un finanziamento concesso dalla società controllante alla controllata, ritenendo antieconomico che la controllante sostenesse oneri finanziari per la propria operatività mentre concedeva il prestito senza interessi. La società sosteneva invece che il finanziamento infruttifero fosse previsto espressamente dal contratto e giustificato dalla necessità di sostenere una controllata priva di adeguata consistenza patrimoniale e quindi non in grado di accedere al credito bancario.

Norme richiamate

  • Art. 1815 Codice civile

    Il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti.

    La norma riconosce la possibilità che le parti escludano convenzionalmente la maturazione degli interessi. Pertanto, un mutuo o finanziamento infruttifero è legittimo se tale caratteristica risulta chiaramente dal contratto.

Massime di principio

  • Un finanziamento infragruppo senza interessi non è di per sé antieconomico né fiscalmente illegittimo, soprattutto quando sia concesso a una controllata interamente partecipata e risponda a una concreta esigenza di sostegno finanziario.
  • La scelta di non applicare interessi deve essere documentata da un accordo contrattuale chiaro e può essere rafforzata da elementi che dimostrino l'impossibilità o la difficoltà della controllata di ottenere credito bancario.
  • Il fatto che la controllante sostenga propri oneri finanziari non dimostra automaticamente l'illegittimità del finanziamento infruttifero: occorre valutare la complessiva logica imprenditoriale dell'operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire una propria valutazione di convenienza a quella dell'imprenditore in assenza di elementi concreti che dimostrino l'inesistenza di una valida ragione economica o l'intento elusivo.
  • Per operazioni analoghe è opportuno conservare il contratto di finanziamento, le delibere societarie, la documentazione sulla situazione finanziaria della controllata e le ragioni economiche che giustificano l'assenza di interessi.

Testo integrale

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