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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24805/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado, con sentenza poi confermata in appello, di furti aggravati di batterie e tamponi commessi in danno di una società di telecomunicazioni in due località diverse nella stessa giornata. La Corte di appello, decidendo su impugnazione dell'imputato contro la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità e ha rideterminato solo la pena, negando le attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di attribuibilità dei fatti alla sua persona, sostenendo che la prova indiziaria fosse stata valutata in modo non conforme ai criteri legali e che la Corte avesse illegittimamente valorizzato il mancato assolvimento, da parte sua, di un asserito onere di dimostrare l'estraneità al reato; secondo la difesa, gli indizi erano equivoci, in particolare l'utilizzo del furgone aziendale e i dati di localizzazione delle utenze telefoniche. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la gravità del fatto non sarebbe stata correttamente valutata anche alla luce delle condizioni patrimoniali della persona offesa. La parte civile ha chiesto in via principale l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto con liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha osservato che la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità su un quadro indiziario univoco, costituito dalla coincidenza temporale tra i furti e i movimenti delle utenze telefoniche riferibili all'imputato, dalla compatibilità degli spostamenti con luoghi e tempi delle sottrazioni e dalla certa disponibilità del furgone ripreso dai sistemi di videosorveglianza. Ha quindi affermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui, una volta assolto l'onere probatorio dell'accusa, l'imputato che alleghi una tesi difensiva o eccezioni deve indicare elementi concreti e oggettivi idonei a sostenerle, principio che non trasferisce sull'imputato un vero onere della prova. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto generica la censura, poiché il giudice di merito aveva valorizzato la non modesta gravità dei fatti, il danno quantificato in euro quattromila, i precedenti penali e l'avere l'imputato approfittato dell'attività lavorativa per commettere i reati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali; è stata esclusa la liquidazione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova indiziaria e il giudizio di responsabilità; la Corte ne ha escluso la violazione ritenendo corretta la valutazione del compendio indiziario.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare l'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 62-bis c.p.

    invocato per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato su gravità dei fatti, precedenti e modalità della condotta.

  • art. 132 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato; la Corte ha ritenuto corretta la considerazione dei precedenti e delle modalità del fatto.

  • art. 273 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel dispositivo, ma la motivazione fa riferimento al principio dell'onere probatorio dell'accusa e alla necessità di elementi concreti a sostegno delle allegazioni difensive; il principio viene ricondotto alla valutazione della prova.

Massime di principio

  • In presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, il giudice può affermare la responsabilità penale anche senza prova diretta, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e non sia smentito da elementi contrari significativi.
  • Il principio di vicinanza della prova non sposta sull'imputato l'onere di provare la propria innocenza: una volta assolto l'onere della pubblica accusa, spetta alla difesa allegare elementi concreti e oggettivi idonei a sostenere le proprie eccezioni o tesi alternative.
  • Ai fini della decisione su una prova indiziaria non basta evocare astratte possibilità alternative o mere congetture: la critica deve confrontarsi specificamente con l'insieme degli elementi valorizzati dal giudice di merito e con la loro lettura unitaria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione che valorizzi la gravità del fatto, le modalità della condotta e i precedenti penali, essendo sufficiente una valutazione globale e non essendo decisivo un singolo profilo isolato, come l'entità del danno.
  • Le condizioni economiche della persona offesa non assumono rilievo autonomo quando la gravità oggettiva del fatto esclude già la tenuità del danno, sicché la doglianza che richiami solo tale aspetto è generica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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