Sentenza n. 6725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 6188/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 6188/2023, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata ottemperanza a ingiunzioni di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano impugnato dinanzi al TAR il provvedimento comunale n. 12451/2020, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza alle ingiunzioni di demolizione contenute nelle ordinanze comunali n. 12235/2018 e n. 508/2019. In primo grado erano stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto dei presupposti, carenza istruttoria, omessa ponderazione e nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; violazione della disciplina sul condono edilizio di cui agli artt. 38 l. 47/1985 e 39 l. 724/1994; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e del principio del giusto procedimento. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando anche che le precedenti impugnazioni delle ingiunzioni di demolizione erano state dichiarate irricevibili per tardività, con conseguente preclusione alla contestazione della legittimità degli ordini di ripristino. In appello gli interessati hanno dedotto l’erronea applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sostenendo che non fosse stata adeguatamente accertata la loro inottemperanza e che fossero state lese le loro prerogative partecipative. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’appello, oltre alla sua infondatezza nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito. Ha dichiarato l’appello irricevibile per tardività, rilevando che la sentenza di primo grado era stata notificata dal Comune il 15 novembre 2023 presso il domicilio digitale del difensore degli appellanti, mentre l’appello era stato notificato soltanto il 10 maggio 2024. Il termine per impugnare scadeva il 14 gennaio 2024; l’impugnazione è stata quindi proposta oltre il termine perentorio. Gli appellanti non hanno contestato tale eccezione, insistendo soltanto sulle questioni di merito. Le spese del grado sono state poste a loro carico e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione amministrativa pecuniaria per mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione
La norma era richiamata quale base legale della sanzione edilizia impugnata, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione nel merito a causa della tardività dell’appello.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità del provvedimento era stata dedotta nel ricorso di primo grado, ma la relativa questione non è stata esaminata in appello.
art. 7 l. 241/1990
violazione del principio del “giusto procedimento”
La violazione degli obblighi partecipativi era stata dedotta dagli appellanti, ma il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di irricevibilità.
art. 38 l. 47/1985
La norma era stata invocata in relazione alla disciplina del condono edilizio, senza essere esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.
art. 39 l. 724/1994
La norma era stata richiamata congiuntamente all’art. 38 l. 47/1985, ma la questione sostanziale è rimasta assorbita dalla tardività dell’appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è notificata alla parte soccombente presso il domicilio digitale del suo difensore, il termine breve per proporre appello decorre da tale notificazione; l’impugnazione notificata dopo la scadenza del termine è irricevibile per tardività.
- La tardività dell’appello impedisce l’esame dei motivi relativi alla legittimità del provvedimento amministrativo e comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di irricevibilità.
- In presenza di una specifica eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente e non contestata dall’appellante, il giudice può definire il gravame sulla base della causa ostativa processuale senza esaminare le censure di merito.
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