Sentenza del 05/04/2018 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Presunzione di redditi sottratti a tassazione - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta. È stata esclusa l'applicazione retroattiva della presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 78/2009, poiché la norma produce effetti sostanziali sulla determinazione del reddito. Di conseguenza, la presunzione non può fondare accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della disposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva della presunzione legale di reddito sottratto a tassazione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 78/2009, collegata all'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Ha sostenuto che tale presunzione, pur inserita in una disciplina formalmente procedimentale, incide sostanzialmente sulla determinazione del reddito e non può quindi essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, del d.lgs. 78/2009
La presunzione legale derivante dall'omessa compilazione del quadro RW non è applicabile retroattivamente, perché, nonostante la collocazione in una disciplina procedimentale, incide sostanzialmente sulla determinazione del reddito imponibile.
Massime di principio
- Una norma tributaria formalmente procedimentale non può essere applicata retroattivamente quando produce effetti sostanziali sull'esistenza o sulla quantificazione del reddito imponibile.
- Le nuove presunzioni legali fiscali possono operare, di regola, solo per i periodi d'imposta successivi alla loro entrata in vigore, salvo una chiara previsione legislativa compatibile con i principi di irretroattività.
- In caso di accertamento fondato su una presunzione introdotta successivamente al periodo d'imposta contestato, il contribuente può contestarne l'applicazione retroattiva evidenziandone l'incidenza sostanziale.
- La qualificazione di una disposizione come procedimentale non è sufficiente a consentirne l'applicazione retroattiva: occorre verificarne concretamente gli effetti sul carico fiscale del contribuente.
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