Cassazione Penale, Sentenza n. 33151/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava una violazione di legge processuale per la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'Avv. Pasquale Blasi, codifensore insieme all'Avv. Aurelio Gironda. La nomina dell'Avv. Blasi risaliva al 2/10/2020 e lo stesso era indicato nel decreto di citazione di primo grado, ma non è stato menzionato nel decreto di citazione per l'appello del 6/12/2021 né ha ricevuto la notifica. L'Avv. Gironda ha inviato una PEC alla Corte il 10/01/2022 segnalando la mancata notifica al codifensore; la questione verteva sulla tempestività e validità dell'eccezione e sulla rilevanza della mancata notifica quale nullità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'Avv. Blasi era stato nominato e non era stato citato/notificato per l'appello, e che l'Avv. Gironda aveva tempestivamente segnalato l'omissione tramite PEC in tempo utile per chiedere un differimento dell'udienza. La Suprema Corte ha dunque qualificato correttamente l'eccezione come tempestiva e forma-valida anche senza termini formali particolari, ha ritenuto che l'omessa notifica al codifensore costituisce una nullità di regime intermedio non sanata, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Norme richiamate
Decreto-legge 137 del 2020, conv. con L. 176 del 2020 (art. 23 e 23-bis)
art. 23 e 23-bis d.l. 137/2020, conv. con L. 176/2020 (riferimento alla possibilità di depositi telematici e comunicazioni in costanza di normativa emergenziale)
La Corte ha ritenuto che, ai sensi della normativa emergenziale, la PEC inviata dall'Avv. Gironda potesse validamente costituire un deposito/istanza e quindi una segnalazione tempestiva dell'irregolarità processuale.
Decreto-legge 137 del 2020 (art. 24)
Richiamata per affermare che il deposito telematico è possibile per ogni atto/documento in costanza delle disposizioni emergenziali, consentendo alla segnalazione via PEC di avere efficacia ai fini processuali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 35907 del 23/10/2020)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notifica del decreto di citazione per appello al codifensore integra una nullità a regime intermedio.
Precedenti della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 39060/2009 e altre)
Sez. U. n. 39060 del 16/07/2009; Sez. 5 n. 55800 del 03/10/2018; Sez. 1 n. 19982 del 21/03/2013; Sez. 6 n. 17267 del 16/04/2010
Questi precedenti sono stati utilizzati per confermare che la mancata notifica al codifensore costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita fino all'inizio dell'udienza e che, se eccepita in tempo utile da un difensore, non è sanata.
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto di citazione per l'appello al codifensore integra una nullità di regime intermedio: può essere fatta valere fino all'inizio dell'udienza e, se tempestivamente eccepita, determina l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio.
- Una segnalazione via PEC al recapito indicato nel decreto di citazione, anche se non usa termini formali come "eccepire", può essere considerata atto idoneo a formulare l'eccezione quando la normativa emergenziale consente depositi telematici per qualsiasi atto o istanza.
- Non è richiesta una forma rituale per l'eccezione: l'atto che consente alla Corte di rilevare l'anomalia processuale è valido purché manifesto e tempestivo.
- Se l'omissione non viene eccepita prima dell'udienza dall'altro difensore intervenuto, la nullità può considerarsi sanata e non più rilevabile; dunque la tempestività e la specificità dell'eccezione sono essenziali.
- In presenza di norme emergenziali che autorizzano procedure telematiche, le comunicazioni e i depositi via PEC devono essere valutati concretamente per stabilire la loro efficacia temporale e processuale.
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