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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20817/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, fondato sull’applicazione della disciplina sulle cd. società di comodo e sull’accertamento di maggiori ricavi ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo l’atto sufficientemente motivato, applicabile la disciplina antielusiva, non superata la presunzione legale da parte della società, incongruo il canone di locazione pattuito perché inferiore ai valori di mercato e non remunerativo dei fattori produttivi, non superato il test di operatività e non adeguatamente motivata l’istanza di disapplicazione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul motivo d’appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza di invito al contraddittorio; con il secondo ha dedotto violazione di legge in relazione alle norme fiscali indicate in rubrica, lamentando che la motivazione di merito non avesse considerato elementi di fatto allegati e si risolvesse in un ragionamento apodittico, senza coerenza logica rispetto alla consistenza numeraria del reddito accertato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto della censura asseritamente omessa né aveva indicato se e come la questione fosse stata ritualmente proposta in primo grado. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto storico accertato dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancanza di un’espressa statuizione integra il vizio solo se sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non c’è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della pretesa incompatibile con la ratio della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo era formalmente impostato come nullità processuale per omessa pronuncia.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specificità sufficiente a illustrare la censura e a consentire il controllo di legittimità; la doglianza è inammissibile se non riporta adeguatamente il contenuto del motivo asseritamente trascurato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 62-sexies, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento dei ricavi.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento fiscale.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata.

  • art. 84, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata.

  • art. 30 legge n. 724 del 1994

    Norma applicata nell’avviso di accertamento per la disciplina delle società di comodo e la presunzione di maggiori ricavi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito sia logicamente incompatibile con l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata, poiché può ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve riportare in modo adeguato la censura non esaminata e indicare se e come la questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
  • Sotto la veste della violazione di legge non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto storico o del materiale probatorio accertato dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso non supera il vaglio di specificità o si risolve in una censura di merito, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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