Sentenza n. 10635/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, "REFUSAL OF VISA - D/4146/2025" del 14/7/2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi (India) nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato del 14 luglio 2025, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio il TAR aveva già ordinato alla Rappresentanza diplomatica italiana a Nuova Delhi il riesame del diniego, anche alla luce delle criticità istruttorie emerse in relazione alla validità del nulla osta al lavoro e alla gestione delle richieste di appuntamento per la presentazione delle domande di visto. L'Ambasciata aveva rappresentato l'elevatissimo numero di richieste, l'intermediazione nella presentazione delle domande e l'esistenza di una prassi volta a considerare valido il nulla osta dal momento della prima richiesta di appuntamento, ma non ha adempiuto all'ordine di riesame né alla precedente richiesta di supplemento istruttorio. La decisione non espone ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che la documentazione acquisita e la condotta processuale delle parti imponessero l'annullamento del diniego di visto del 14 luglio 2025. La decisione valorizza anche il mancato adempimento dell'Ambasciata all'ordine di riesame e al supplemento istruttorio disposto nel corso del giudizio. Il provvedimento è stato quindi annullato. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge; il Ministero dell'Interno non è stato espressamente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità degli interessati e all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il mancato adempimento dell'amministrazione a un ordine giudiziale di riesame, accompagnato dall'omessa esecuzione degli incombenti istruttori disposti dal giudice, può concorrere a fondare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio amministrativo, la condotta processuale dell'amministrazione e la mancata collaborazione all'istruttoria ordinata dal giudice possono essere valutate insieme alla documentazione in atti ai fini della decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
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