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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08960/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La curatela fallimentare chiedeva il risarcimento dei danni subiti da un capannone di proprietà della massa fallimentare durante le operazioni di asporto dei beni mobili venduti e aggiudicati a una società, con contestuale sottrazione di alcuni cespiti custoditi in una cabina adiacente all'opificio. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna solidale della società aggiudicataria e dell'ex legale rappresentante della fallita, mentre un altro convenuto era stato assolto. La società aveva appellato e la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo la responsabilità della società per mancata prova della riferibilità dei fatti al soggetto che aveva materialmente operato l'asporto. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato una presunzione non grave, precisa e concordante e avesse trascurato elementi indiziari convergenti, tra cui la consegna delle chiavi del capannone al soggetto incaricato dell'asporto; 2) ulteriore censura ex art. 2729 c.c. per omesso apprezzamento di indizi che avrebbero dovuto condurre all'affermazione di responsabilità del preposto e quindi della società; 3) falsa applicazione degli artt. 38 l.fall., 1176, comma 2, 1177 e 2049 c.c., assumendo che il nesso causale e l'imputazione alla società fossero stati erroneamente esclusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e che la censura sulla presunta "praesumptio de praesumpto" non cogliesse la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato fatti noti e anomalie della gestione delle operazioni di liquidazione per escludere la prova della responsabilità del soggetto materiale e, conseguentemente, della società. Ha inoltre osservato che alcune doglianze erano comunque non decisive o avrebbero richiesto una diversa qualificazione processuale, non proposta correttamente. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato; inoltre la Corte ha trasmesso gli atti agli organi competenti per la verifica disciplinare e, se del caso, penale della sottoscrizione del controricorso da parte di un avvocato non risultante iscritto all'albo speciale.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti

    La Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo vizi specificamente denunciabili nei limiti consentiti.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte osserva che la Corte d'appello non ha negato in astratto la norma, ma ha escluso in fatto l'ascrivibilità della responsabilità al preposto, rendendo non pertinente la censura sulla sua applicazione.

  • art. 38 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte lo reputi decisivo ai fini dell'esito, perché la questione non investe il principio normativo ma il difetto di prova del fatto imputabile.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non lo ritiene decisivo, poiché il nodo è probatorio e non di corretta qualificazione della diligenza in astratto.

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non lo considera decisivo ai fini della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice del merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle prove, salvo i ristretti limiti di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il suo eventuale vizio di violazione è denunciabile solo entro limiti rigorosi; la ricorrente non ha articolato una censura idonea in tali termini.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Un errore di percezione sulla documentazione e sull'individuazione dei beni avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 1306, comma 1, c.c.

    La formazione del giudicato nei confronti di un condebitore solidale non si estende automaticamente agli altri; la posizione della società non è pregiudicata dal giudicato formatosi sull'altro coobbligato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione dell'art. 2729 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito della prova presuntiva: la gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • La presunzione non opera come sillogismo fondato su un fatto ignoto che ne deduce un altro fatto ignoto: il giudice può ricavare da una pluralità di fatti certi una ricostruzione unitaria della vicenda e trarne conseguenze probatorie, purché il ragionamento sia sorretto da elementi concreti e valutati complessivamente.
  • Se la decisione di merito esclude la responsabilità per difetto di prova del fatto imputabile al preposto, la censura sulla mera applicazione della responsabilità indiretta non è decisiva, perché il presupposto dell'imputazione resta il fatto illecito del soggetto agente.
  • L'errore nella percezione del contenuto documentale o nell'individuazione del bene controverso non va veicolato con ricorso per cassazione, ma con gli strumenti processuali propri della revocazione quando ne ricorrano i presupposti.
  • La confessione o le ammissioni rese da un condebitore solidale non si estendono automaticamente agli altri, e la soccombenza di uno di essi non pregiudica di per sé la posizione degli altri obbligati.
  • La verifica della responsabilità per danni in contesti di gestione di beni o operazioni esecutive richiede una prova puntuale del nesso tra condotta del soggetto incaricato e danno lamentato; in difetto, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure in via indiretta contro il soggetto che di quel preposto dovrebbe rispondere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità dei genitori e precettoriInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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