Cassazione Penale, Sentenza n. 22601/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di applicazione della norma penale in relazione all'art. 341-bis c.p. e carenza di motivazione, deducendo che mancava prova certa della presenza di più persone in grado di udire le espressioni offensive; (2) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), vizio di motivazione e travisamento per omissione: la Corte territoriale avrebbe escluso la particolare tenuità o rilevanza della condotta susseguente senza valutare documenti prodotti in appello, tra cui una missiva di scuse e offerta di risarcimento inviata via PEC ai pubblici ufficiali; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, per non aver valutato i medesimi documenti e gli elementi sopravvenuti utili a far prevalere le attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo infondato, confermando che era provata la presenza di più persone e la concreta possibilità che le frasi fossero percepite (criterio applicato per la configurabilità dell'oltraggio ex art. 341-bis c.p.). I secondi due motivi, invece, sono stati ritenuti fondati: la Corte territoriale non ha valutato i documenti prodotti dall'imputato (in particolare la lettera di scuse e l'offerta di risarcimento inviata via PEC), elementi potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Per tale omissione la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, che dovrà riesaminare la possibile applicazione dell'art. 131-bis e, ove dovesse confermarsi la condanna, effettuare un nuovo bilanciamento tenendo espressamente conto della condotta susseguente al reato e della documentazione allegata alle conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La Corte ricorda che per l'integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti: la mera potenzialità di essere percepite è idonea a integrare l'aggravio psicologico verso il pubblico ufficiale
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può tener conto anche della condotta susseguente al reato; la valutazione della condotta posteriore è rilevante sia per l'applicazione dell'art. 131-bis sia nel bilanciamento tra circostanze eterogenee
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata a proposito dei limiti di sintesi del ricorso in cassazione (articolazione e sintesi dei motivi), richiamata per la riduzione della esposizione dei motivi nel testo
art. 23-bis, comma 4, legge n. 176/2020
Richiamata in relazione alle conclusioni scritte depositate dall'imputato in appello; la Corte segnala che la documentazione allegata a quelle conclusioni può essere rilevante e doveva essere valutata dai giudici di merito
art. 69 cod. pen.
Norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee; la Corte indica che la condotta susseguente al reato può influire sulla valutazione della prevalenza o equivalenza delle circostanze
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c)
Modifica il dettato dell'art. 131-bis cod. pen. attribuendo rilievo anche alla "condotta susseguente il reato", ovvero agli atti compiuti dopo il fatto che possono influenzare l'applicazione della particolare tenuità
Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 (Trombetta)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per confermare il principio secondo cui è sufficiente la potenzialità di percezione delle offese da parte dei presenti per integrare l'oltraggio a pubblico ufficiale
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Principio secondo cui la Corte di cassazione, in presenza di un vizio di motivazione per travisamento o omissione, può essere giudice anche del fatto e accedere all'esame diretto degli atti processuali
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) è sufficiente che le espressioni offensive siano potenzialmente percepibili dai presenti; non serve la prova che effettivamente tutte le persone abbiano udito le frasi
- Se il difensore produce in appello documenti relativi alla condotta susseguente al reato (es. scuse, risarcimento, atti di riparazione), i giudici di merito devono valutarli concretamente e motivare l'eventuale disvalore attribuito a tali elementi; l'omessa valutazione configurabile come travisamento per omissione và sanata dalla cassazione
- La condotta successiva al fatto è rilevante sia ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) sia ai fini del bilanciamento tra attenuanti e circostanze aggravanti/recidiva; va sempre documentata e portata in decisione quando rivendicata
- In sede di bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice di merito esprime un giudizio di sintesi non sempre tenuto a sviscerare ogni motivazione in dettaglio, ma non può semplicemente ignorare documenti o elementi prodotti dalle parti che siano potenzialmente decisivi
- Quando si chiede l'applicazione dell'art. 131-bis, è utile allegare e far registrare documentazione che attesti resipiscenza o riparazione (comunicazioni, versamenti, atti formali) e assicurarsi che la loro ricezione e valutazione risultino nel processo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →