Sentenza n. 413/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 651 del 14 febbraio 2024 della Corte di Appello di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 651 del 14 febbraio 2024, recante condanna del Comune al pagamento di una quota delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, passata in giudicato, non fosse stata eseguita dal Comune di Teverola. Il giudicato aveva condannato il Comune al pagamento della metà delle spese relative a un giudizio conclusosi con declaratoria di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della Corte dei conti, comprendenti compensi, spese vive, rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l’inerzia dell’amministrazione e ordinando al Comune di Teverola di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Caserta, o un funzionario da lui delegato dotato di idonea qualificazione professionale, è stato nominato commissario ad acta, con il compito di sostituirsi all’amministrazione e provvedere all’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. È stata inoltre applicata una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti ex lege o già previsti dalla condanna. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, del Comune, persino se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta. È stato fissato quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato. Il Comune è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
L’amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente anche dopo l’insediamento del commissario ad acta, configurandosi un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario; l’astreinte cessa con l’adempimento spontaneo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019
“l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile.”
La penalità di mora deve essere quantificata in modo proporzionato e prevedibile, mantenendo una funzione essenzialmente compulsoria e prevedendo un tetto massimo, così da evitare un’ingiustificata sovracompensazione del creditore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione intimata, non costituita e priva di elementi ostativi all’adempimento, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato entro un termine determinato e la nomina condizionata di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato e deve essere calibrata secondo criteri di non manifesta iniquità, proporzionalità e prevedibilità.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, purché sia stabilito un limite massimo idoneo a impedire che la misura assuma funzione risarcitoria o di sovracompensazione.
- Il termine iniziale dell’astreinte può essere fissato allo spirare del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; la penalità cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, dell’amministrazione, pure dopo l’insediamento del commissario ad acta, poiché l’amministrazione conserva il potere di provvedere.
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