Sentenza n. 458/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25.9.2024, n. 884.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 settembre 2024, n. 884, relativa all’attribuzione della carta del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 settembre 2024, n. 884, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l’inottemperanza dell’amministrazione in assenza di contestazioni e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme relative alle cinque annualità. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza, su richiesta di parte e salvo ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione e l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue una sentenza esecutiva del giudice ordinario e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei suoi confronti, il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza fissando un termine per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di contestazioni dell’amministrazione regolarmente intimata, unitamente all’inutile decorso del termine per l’adempimento, consente di accertare l’inottemperanza e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un termine successivo a quello assegnato per l’adempimento spontaneo.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, individuando nel provvedimento il dies a quo e il dies ad quem della sua applicazione.
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