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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4177/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, nell'ambito dell'opposizione al decreto penale di condanna per violazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (fatto contestato l'8/01/2018), aveva revocato la messa alla prova e il decreto di sospensione del processo ritenendo che l'imputato non avesse proseguito i lavori di pubblica utilità. Il ricorrente deduceva due censure di diritto: (1) violazione degli artt. 464, comma 3, e 464-septies, comma 2, c.p.p., sostenendo l'illegittima dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto e carenza di motivazione; (2) nullità della decisione per violazione del diritto al contraddittorio (art. 464-octies c.p.p. e art. 178, comma 1, lett. c), per mancata fissazione dell'udienza camerale con preavviso di almeno dieci giorni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Ha effettuato il calcolo dei termini considerando il fatto originario (8/01/2018) e i periodi di sospensione collegati alla messa alla prova e ai rinvii (sospensione di 4 mesi dall'28/10/2022; rinvio dal 10/03/2023 al 03/11/2023 per 238 giorni per la relazione dell'U.E.P.E.; ulteriore rinvio dal 03/11/2023 al 17/05/2024 per 196 giorni per impedimento dell'imputato), rilevando che il termine massimo di prescrizione si è estinto. Perciò non ha proceduto ad esaminare le censure di nullità o di motivazione sollevate, richiamando il principio per cui la causa estintiva rende irrilevanti tali vizi e imponendo l'annullamento senza rinvio. Non è stata disposta pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non sussistevano elementi per una assoluzione di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7

    Norma sostanziale del reato contestato (guida in stato di alterazione); indicata come fattispecie oggetto del procedimento, senza che la sentenza ne approfondisca il contenuto sostanziale visto l'accertata prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 464, comma 3

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la dichiarazione di esecutività del decreto penale; si inserisce nella disciplina dell'opposizione al decreto penale e delle modalità decisorie, ma la Corte non ha risolto il profilo sostanziale perché ha rilevato la prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 464-septies, comma 2

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulle modalità di decisione dell'opposizione; evocato come norma processuale che regola aspetti procedurali dell'opposizione al decreto penale.

  • codice di procedura penale, art. 464-octies, comma 2

    Norma che prescrive la fissazione dell'udienza camerale con preavviso di almeno dieci giorni per consentire il contraddittorio; il ricorrente lamentava la violazione di tale disposizione per assenza di udienza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in presenza di prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamato a sostegno della doglianza sulla nullità per mancato contraddittorio; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della causa estintiva.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 1

    Fondamento dell'intervento d'ufficio della Corte per rilevare la causa estintiva del reato (prescrizione) e dichiararla; la Corte ha usato questa norma per annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Prevede la possibilità di pronuncia assolutoria di merito quando emergano circostanze tali da imporgliela; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse e perciò non ha pronunciato assoluzione, limitandosi ad annullare per prescrizione.

  • codice penale, art. 159, comma 2 (testo introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    Richiamata per chiarire che la particolare sospensione di un anno e sei mesi non si applica nel caso di specie perché non è stata emessa sentenza; quindi non incideva sul computo della prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023 (De Cataldis)

    Citata come principio secondo cui, in caso di esito negativo della messa alla prova disposta dopo opposizione al decreto penale, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie mediante decreto di giudizio immediato; principio evocato dal ricorrente e dal P.G., ma la Corte non ha deciso sul punto per la sopravvenuta prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Principio secondo cui, se è già accertata una causa di estinzione del reato, eventuali nullità o vizi dell'atto impugnato diventano irrilevanti e il rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva; richiamato dalla Corte per motivare l'inapplicabilità delle censure preliminari.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Conferma il principio che la presenza di una causa di estinzione del reato esclude l'esame di eventuali vizi di motivazione e di ordine generale; utilizzata dalla Corte per sostenere l'annullamento senza rinvio in presenza di prescrizione.

Massime di principio

  • Se, in sede di legittimità, emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice può annullare il provvedimento impugnato senza rinvio, poiché la causa estintiva rende irrilevanti vizi processuali o di motivazione.
  • In opposizione al decreto penale con richiesta di messa alla prova, se la messa alla prova si conclude negativamente la giurisprudenza tende a ritenere che il giudice debba proseguire il processo nelle forme ordinarie (decreto di giudizio immediato) e non dichiarare automaticamente l'esecutività del decreto penale.
  • Le nullità procedurali (es. mancata fissazione di udienza camerale con preavviso) sono comunque rilevanti, ma perdono efficacia quando vi è una causa estintiva già accertata; pertanto, la contestazione di tali nullità può diventare inutile se la prescrizione è intervenuta.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione e di interruzione previsti dalla legge e dagli eventi processuali (sospensioni per messa alla prova, rinvii per relazione U.E.P.E., impedimenti dell'imputato), e può essere determinante nel decidere se procedere o meno sul merito.
  • La pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è una scelta eccezionale: richiede elementi tali da imporre l'assoluzione di merito e non è automatica solo perché è stata rilevata la prescrizione.
  • Chi impugna un provvedimento dovrebbe valorizzare sia gli aspetti formali (rispetto dei termini e del contraddittorio) sia il computo dei termini di prescrizione: la strategia difensiva utile può essere l'accertamento e la deduzione precisa dei periodi di sospensione/interruzione della prescrizione.

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