Ordinanza n. 10/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Cosenza n. -OMISSIS- di “revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero richiedente protezione internazionale” notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza, deducendo che il provvedimento era fondato sull’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 e sulla valutazione di pericolosità richiamata dall’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, ma che non risultava ancora pronunciata alcuna sentenza di condanna, neppure non definitiva, poiché l’iter penale relativo al reato contestato non era concluso. In sede cautelare ha inoltre rappresentato che il diniego della protezione internazionale, depositato in giudizio dall’Amministrazione, non gli era mai stato notificato e che sussisteva interesse a proporre opposizione, la quale ne avrebbe sospeso automaticamente l’efficacia ai sensi dell’art. 35-bis, commi 2 e seguenti, d.lgs. n. 25/2008.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la disciplina applicata dalla Prefettura richiede, ai fini della valutazione di pericolosità, una sentenza di condanna anche non definitiva, mentre dal provvedimento impugnato risultava che l’iter penale non era terminato. Ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, poiché, senza la sospensione, il ricorrente non avrebbe potuto tornare a fruire delle misure di accoglienza, considerate assistenza minima e servizi essenziali per la persona. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca, fissando l’udienza pubblica di merito al 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 142/2015
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ed è stata interpretata dal TAR in collegamento con l’art. 6, comma 2, del medesimo decreto.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
Ai fini della valutazione di pericolosità richiamata dall’art. 23, comma 7, è richiesta una sentenza di condanna anche non definitiva; la mancanza di tale sentenza, risultando ancora pendente l’iter penale, integra un elemento di fondatezza della censura cautelare.
art. 35-bis, commi 2 e seguenti, d.lgs. n. 25/2008
L’opposizione al diniego della protezione internazionale ne sospende automaticamente l’efficacia; tale circostanza è stata valorizzata dal TAR nella valutazione del periculum in mora.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR, sulla cui base è stata accolta la domanda di sospensione.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza fondata sulla valutazione di pericolosità prevista dall’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 richiede il presupposto indicato dall’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, costituito da una sentenza di condanna anche non definitiva; la mera pendenza dell’iter penale non è sufficiente, secondo la valutazione cautelare espressa dal giudice.
- La privazione delle misure di accoglienza può integrare il periculum in mora quando comporti per il richiedente protezione internazionale la perdita di assistenza minima e servizi essenziali per la persona.
- La mancata notificazione del diniego della protezione internazionale, ove renda ancora proponibile l’opposizione prevista dall’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, assume rilievo cautelare poiché l’opposizione sospende automaticamente l’efficacia del diniego.
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