Sentenza n. 290/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia, unitamente agli atti istruttori e agli atti camerali conseguenti, ritirata in autotutela durante il giudizio
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un'informativa interdittiva antimafia fondata su possibili infiltrazioni riferite a un soggetto ritenuto dall'amministrazione amministratore unico della società. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti dell'interdittiva, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddittorietà e perplessità della motivazione, la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia. In via subordinata, ha contestato il mancato esame delle misure alternative e collaborative previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione del principio di proporzionalità, del principio di leale collaborazione e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere ritirato in autotutela l'interdittiva, ritenendo necessario un nuovo esame della società alla luce di modifiche della compagine sociale intervenute durante l'istruttoria e non comunicate all'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, idonea a soddisfare pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato; l'improcedibilità ricorre invece quando una situazione nuova renda certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale. Nel caso concreto, il ritiro in autotutela dell'interdittiva aveva disposto il rinnovo dell'attività procedimentale, ma non risultava che il nuovo esame della compagine sociale si fosse concluso favorevolmente per la società. Pertanto non sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il ritiro dell'atto aveva fatto venir meno ogni utilità residua della decisione sul merito, anche perché la ricorrente non aveva prospettato, nei termini processuali rilevanti, un interesse risarcitorio idoneo a giustificare l'accertamento dell'eventuale illegittimità degli atti impugnati. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della Camera di commercio non costituita.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il giudice non ha esaminato il motivo nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La ricorrente ha invocato il mancato esame delle misure collaborative alternative all'interdittiva; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 73 c.p.a.
La mancata prospettazione di un interesse risarcitorio nei termini processuali ha escluso la permanenza di un'utilità nella decisione sull'illegittimità degli atti ritirati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ritiro in autotutela dell'atto impugnato determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, anche se l'amministrazione non ha ancora concluso favorevolmente il nuovo procedimento.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività amministrativa successiva soddisfi integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato; il mero ritiro dell'atto e la riedizione del potere non sono sufficienti.
- Dopo il ritiro dell'atto impugnato, la permanenza dell'interesse a una pronuncia sull'illegittimità può essere giustificata dalla prospettazione tempestiva di una domanda risarcitoria; in assenza di tale prospettazione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
- Il ritiro dell'interdittiva antimafia fondato su un mutamento della compagine sociale comporta la necessità di una nuova valutazione amministrativa della situazione aggiornata, senza determinare automaticamente un accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'interdittiva originaria.
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