Cassazione Civile, Ordinanza n. 34915/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica e revisione dell’accertamento doganale con cui l’amministrazione recuperava dazi doganali su importazioni di veicoli a motore e relativi pezzi di ricambio. Il giudice d’appello aveva confermato l’annullamento dei recuperi, ritenendo che, alla luce della documentazione di importazione e delle specifiche tecniche dei prodotti, i veicoli fossero costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap e quindi classificabili come dispositivi medici o comunque assoggettabili alla diversa aliquota invocata dalla società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciando violazione e falsa applicazione delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009, sostenendo in sostanza che la CTR avesse ritenuto non adeguatamente motivato l’avviso di rettifica; la Corte ha però letto il motivo come diretto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura e sulle caratteristiche dei beni importati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo congruo l’accertamento di fatto circa la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della diversa aliquota invocata dalla società, descrivendo i veicoli come classificati quali dispositivi medici e costruiti per persone con disabilità. Il motivo dell’Agenzia non censurava realmente una violazione di legge nell’interpretazione della normativa doganale, ma mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della società intimata. È stato altresì escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009
il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a contestare una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009
richiamato quale parametro per la classificazione doganale dei veicoli importati; la Corte non ne dà una interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura dell’Agenzia non investiva correttamente il piano della violazione di legge.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente poiché si tratta di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia accertato in modo congruo le caratteristiche fattuali dei beni e la loro riconducibilità a una determinata classificazione, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei documenti è inammissibile.
- La denuncia di errata interpretazione di norme classificatorie o tariffarie è scrutinabile solo se il motivo investe davvero il significato della regola applicata e non, invece, l’apprezzamento di fatto sulla natura concreta dei beni.
- L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34898/2022 del 28/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →