Ordinanza n. 697/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Castrovillari il 10 luglio 2023 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi
Esito
La controversia
Sono stati proposti due distinti giudizi di ottemperanza, riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della medesima ordinanza di assegnazione di somme nei confronti dell’ASP di Cosenza. Il TAR ha rilevato che, trattandosi dell’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una procedura esecutiva, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva originaria. Nel caso concreto, il ricorso non era stato notificato al debitore esecutato originario.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi, ravvisando la totale identità oggettiva e la parziale identità soggettiva, poiché fondati sul medesimo titolo esecutivo e rivolti contro la medesima amministrazione. Nel merito processuale, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato originario. L’omessa notificazione non determina l’inammissibilità del ricorso, poiché nel giudizio di ottemperanza manca una disposizione analoga all’art. 41, comma 2, c.p.a.; essa comporta invece l’ordine di integrazione del contraddittorio. I ricorrenti devono notificare il ricorso al debitore entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova del perfezionamento della notifica nei successivi quindici giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di giudizi connessi; il TAR lo applica ritenendo sussistenti la totale identità oggettiva e la parziale identità soggettiva dei due ricorsi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
il contraddittorio deve ritenersi integro ... previa notificazione del ricorso a tutte le parti della procedura esecutiva originaria
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di somme, il ricorso deve essere notificato a tutte le parti della procedura esecutiva originaria.
art. 41, comma 2, c.p.a.
mancanza nel rito dell’ottemperanza di una norma analoga
L’assenza, nel rito dell’ottemperanza, di una disciplina analoga a quella prevista per la notifica ai controinteressati nel giudizio ordinario esclude che l’omessa notifica determini automaticamente l’inammissibilità; il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di somme emessa in una procedura esecutiva presso terzi, il contraddittorio è integro soltanto quando il ricorso sia notificato a tutte le parti della procedura esecutiva originaria, compreso il debitore esecutato.
- Nel rito dell’ottemperanza, l’omessa notificazione del ricorso a una parte necessaria della procedura esecutiva originaria non comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Quando più giudizi di ottemperanza sono fondati sul medesimo titolo esecutivo e rivolti contro la medesima amministrazione, la totale identità oggettiva e la parziale identità soggettiva giustificano la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
- L’integrazione del contraddittorio ordinata nel giudizio di ottemperanza deve essere eseguita nel termine perentorio fissato dal giudice, con successivo deposito della prova del perfezionamento della notificazione.
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