Cassazione Penale, Sentenza n. 36187/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello che: aveva revocato la misura personale della sorveglianza speciale nei confronti di Scimone per difetto di attualità; aveva revocato la confisca rispetto ad alcuni beni intestati ai ricorrenti e a terzi; e aveva confermato la confisca di ulteriori beni ritenuti riconducibili a Scimone (società, orologi, strumenti finanziari) e a Mollica (terreni edificabili, strumenti finanziari). Antonio Scimone deduceva violazione di legge rispetto alla valutazione della pericolosità sociale (contestando datazione, elementi probatori e rilevanza di precedenti penali e indagini), e censurava la confisca di specifiche società (B-Milijon D.o.o. e Italian Trade s.r.l.) per presunta mancata citazione di terzi e mancata considerazione di elementi che dimostravano la loro operatività lecita. Maria Mollica censurava la confisca di due terreni acquistati nel 2006-2007, sostenendo la legittimità delle provviste e l'adeguatezza del reddito coniugale al momento degli acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici, e ha quindi confermato l'efficacia del decreto impugnato della Corte d'appello (ossia la revoca della sorveglianza speciale per difetto di attualità, la revoca della confisca di alcuni beni e la conferma della confisca degli altri beni indicati). La Suprema Corte ha ritenuto congrua e non meramente apparente la motivazione della Corte d'appello in ordine alla pericolosità sociale e alla riconducibilità delle società e dei beni al sistema illecito, e ha escluso violazioni di legge nella mancata citazione di terzi o nella valutazione tecnica addotta dai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 10, comma 3; art. 23; art. 24
Le disposizioni del codice antimafia sono state applicate per valutare la pericolosità sociale e la riconducibilità patrimoniale: la pericolosità può fondarsi su una pluralità di elementi (condanne, violazioni fiscali anche prescritte ma accertate, deferimenti, procedimenti in corso, dichiarazioni di collaboratori, indizi raccolti) e si trasferisce sulla "res" per la sua acquisizione illecita. Gli artt. 23 e 24 regolano la posizione dei terzi e la confiscabilità dei beni; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla fittizietà/riconducibilità delle società e sul mancato rilievo probatorio addotto dai ricorrenti.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è consentito per violazione di legge; la giurisprudenza richiede che si denunci un vizio di diritto e non un semplice riesame della motivazione di merito.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Conferma il principio per cui il sindacato della Corte di cassazione è limitato ai profili di illegittimità e non al libero esame della congruità della motivazione di fatto.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) (richiamato)
Richiama che l'illogicità manifesta della motivazione non rientra tra i vizi sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione, se non nella forma della motivazione inesistente o meramente apparente.
legge 24 luglio 2008, n. 125 e legge 15 luglio 2009, n. 94
Le riforme hanno consentito l'applicazione disgiunta della confisca rispetto alle misure personali, ma non hanno trasformato la confisca in un'azione in rem: rimane presupposto ineludibile la pericolosità del soggetto, valutata al momento dell'acquisto del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la valutazione della pericolosità sociale si fonda su un complesso di elementi (condanne irrevocabili, accertamenti fiscali anche prescritti ma attestati, procedimenti in corso, dichiarazioni di collaboratori, attività ripetute) e non richiede necessariamente una condanna per associazione mafiosa per ritenere riconducibili i beni a un sistema illecito.
- La confisca patrimoniale, anche se disgiunta dalla misura personale, presuppone comunque la pericolosità del soggetto al momento dell'acquisizione dei beni: la separazione delle misure non crea un'azione in rem autonoma.
- In Cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a profili di diritto: non è ammesso il semplice riesame del merito probatorio o della congruità della motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Le censure sulla mancata citazione di terzi o sulla presunta operatività lecita di società devono essere corredate da elementi specifici e confrontarsi con gli accertamenti documentali e bancari acquisiti in primo grado e in appello; affermazioni generiche o documenti non contestati efficacemente non prevalgono sulla motivazione motivata dell'autorità precedente.
- Per contestare la riconducibilità aziendale o la fittizietà di società occorre fornire dati probatori precisi (es. documentazione contabile, accertamenti esteri, prova di autonomia gestionale) che possano effettivamente confutare la ricostruzione utilizzata per la confisca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36106/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36107/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36109/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36111/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →