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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07885/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e, conseguentemente, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta per l'anno d'imposta 2003, in relazione a operazioni contestate come inesistenti e al regime dell'inversione contabile. Dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR Lombardia, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente resisteva e chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonché l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto successivamente. Prima della decisione nel merito, entrambe le parti depositavano istanze relative all'intervenuta definizione agevolata della controversia; l'Agenzia chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176

    indicato come base per lo svolgimento dell'udienza nelle forme semplificate da remoto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria della controricorrente.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza.

  • art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato quale fondamento dell'istanza di sospensione depositata dalla contribuente.

  • art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    invocato dalla contribuente per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.

  • art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    indicato come norma modificativa del regime sanzionatorio richiamato dalla contribuente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della controversia e una delle parti ne chiede la declaratoria, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del motivo di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione della lite assorbe ogni questione di merito e ogni richiesta incidentale formulata dalle parti, comprese quelle relative al rinvio pregiudiziale e all'applicazione di norme sanzionatorie più favorevoli.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano regolate secondo il criterio indicato nel provvedimento, con addebito alla parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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