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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51679/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Oristano che lo aveva condannato per truffa aggravata (capi 1-3) e, dopo riqualificazione, anche per il capo 4 in truffa aggravata, applicando la pena di 3 anni e 6 mesi e 1.000 euro di multa e rinviando la liquidazione del risarcimento alla parte civile. In sede di giudizio immediato era stata più volte chiesta dalla difesa, con il consenso del PM in fase iniziale e poi con dissenso del PM, l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) pari a 2 anni e 6 mesi e 1.000 euro di multa, previa riqualificazione del reato di estorsione in truffa aggravata. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul patteggiamento (artt. 444, 445, 446, 448 c.p.p.), sostenendo che, esaurita l'istruttoria e ritenuta corretta la riqualificazione, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la pena concordata e non irrogare una pena superiore né pronunciarsi sulle questioni civili estranee all'accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la sentenza del Tribunale era contraddittoria e abnorme: da un lato il giudice aveva riconosciuto la correttezza della riqualificazione e il diritto dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta ex art. 448, comma 1 (ultimo periodo), dall'altro aveva determinato d'ufficio una pena piú alta (3 anni e 6 mesi) applicando la riduzione per il rito in modo non conforme allo schema del patteggiamento. Per tali motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in L. n.176 del 2020

    Rilevata la procedura speciale applicata al ricorso in Cassazione per il procedimento indicato; norma richiamata per la forma del procedimento.

  • art. 446 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle procedure di giudizio immediato e alle fasi successive; utilizzato come riferimento per la regolarità del rito e per la possibilità di definizione mediante applicazione della pena su richiesta.

  • art. 448, comma 1 (ultimo periodo) e comma 2-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il potere del giudice del dibattimento, dopo la chiusura del dibattimento, di valutare ex cognizione delle risultanze istruttorie se accogliere la richiesta di applicazione della pena nonostante il dissenso del Pubblico Ministero; ha sottolineato che, se tale potere è esercitato, il giudice deve applicare la pena richiesta se la ritiene congrua e non sostituirla con una pena superiore decretata d'ufficio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la decisione del giudice deve rispettare il patto tanto sul piano della qualificazione giuridica che su quello della pena; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non potesse derogare al risultato concordato aumentando la pena.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di applicazione della pena su richiesta e sulle conseguenze; usata per delimitare l'ambito del giudizio e la non ingeribilità d'ufficio dell'entità della pena pattuita.

Massime di principio

  • Se, dopo la chiusura del dibattimento, il giudice ritiene fondata la riqualificazione e la richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 448 c.p.p., deve valutare la congruità della pena proposta sulla base delle risultanze istruttorie e, se la ritiene congrua, applicare la pena pattuita; non può sostituirla con altra pena più elevata d'ufficio.
  • Il dissenso iniziale del Pubblico Ministero non impedisce al giudice del dibattimento, una volta acquisite le risultanze dell'istruttoria, di pronunciarsi favorevolmente sulla richiesta di patteggiamento purché la valutazione sia motivata e fondata sui fatti emersi nel dibattimento.
  • Il giudice deve evitare decisioni contraddittorie: o applica la pena su richiesta secondo lo schema del patteggiamento o decide nel contraddittorio del giudizio immediato; combinare elementi di entrambi i percorsi può rendere la sentenza abnorme e soggetta ad annullamento.
  • Le statuizioni civili attinenti a risarcimenti possono essere disciplinate diversamente a seconda del rito applicato: se si applica il patteggiamento, le questioni civili vanno trattate secondo le regole proprie di quella definizione; il giudice non dovrebbe decidere le parti civili in modo incompatibile con la scelta del rito.
  • In caso di decisione contraddittoria o di applicazione illegittima di una pena superiore a quella concordata, il rimedio è il ricorso per cassazione per vizio di illegittimità della pena; la Corte può annullare senza rinvio e rinviare gli atti per nuovo giudizio.

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