Cassazione Penale, Sentenza n. 19363/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 270-bis c.p., deducendo cinque motivi: errata interpretazione dell'elemento oggettivo del reato (confusione tra finanziamento dell'associazione e finanziamento di singole condotte terroristiche), carenza degli indizi circa il collegamento tra le charities indicate e Hamas, insufficienza degli indizi sulla consapevolezza e sul ruolo dell'indagato, vizio motivazionale per uso di "fonti aperte" non specificate e illegittima esclusione della consulenza storica della d.ssa Paola Caridi quale prova a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto fondata la censura relativa all'uso non specificato e non verificabile di "fonti aperte" e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. La Corte ha tuttavia rigettato la censura sulla consulenza storica ritenendone corretta l'esclusione, perché la relazione di parte introduceva valutazioni giuridiche e fatti non documentati e non aveva i requisiti metodologici per essere acquisita come consulenza tecnica. In sede di rinvio il Tribunale dovrà riconsiderare il thema probandum selezionando e indicando con precisione le fonti aperte eventualmente utilizzate, verificandone attendibilità, e valutare separatamente gli altri elementi indiziari (intercettazioni, dati server, rapporti personali) rispetto alla qualificazione di Hamas, al ruolo delle charities e alla consapevolezza/partecipazione dell'indagato. L'ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Disciplina due fattispecie autonome: al comma 1 punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni con finalità terroristiche; al comma 2 punisce la partecipazione. Richiede dolo specifico circa la finalità terroristica dell'associazione; il finanziamento è punito in quanto sostegno all'associazione quale tale.
art. 270-quinquies.1 cod. pen. (L. n.153/2016)
Norma sussidiaria che punisce la raccolta o messa a disposizione di beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per condotte con finalità di terrorismo, con focus sul finanziamento di singole condotte più che sul sostegno all'associazione; opera al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis.
art. 270-sexies cod. pen.
Definisce le 'condotte con finalità di terrorismo' per natura o contesto e finalità, richiamando anche convenzioni internazionali; è criterio-guida per valutare se un'organizzazione o comportamenti siano terroristici.
Direttiva UE 2017/541
Conferma che la fornitura di mezzi materiali tramite finanziamento è partecipazione alle attività di un gruppo terroristico quando effettuata nella consapevolezza che contribuisce alle attività criminose; prevede misure penali per il finanziamento anche se i capitali non sono effettivamente utilizzati.
Convenzione ONU di New York (1999) e L. n.7/2003
Ampliamento del concetto di finanziamento del terrorismo, punendo chi fornisce o raccoglie fondi con l'intento o con la consapevolezza che saranno usati per atti terroristici, anche se non effettivamente utilizzati.
d.lgs. 22 giugno 2007 n.109, art. 1 lett. d)
Definizione ampia di 'finanziamento del terrorismo' come attività diretta alla fornitura, raccolta, custodia o erogazione di fondi destinati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, al compimento di condotte con finalità di terrorismo.
art. 233 cod. proc. pen.
Regola la consulenza tecnica di parte (quando non è disposta perizia): il consulente può esprimere pareri su dati processuali acquisiti ma non svolgere nuovi accertamenti o introdurre elementi fattuali non presenti negli atti; non può sostituirsi all'attività probatoria ufficiale.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete ma la loro utilizzabilità richiede che siano chiaramente individuati, verificati e corredati da criteri di attendibilità; l'accessibilità non equivale a fatto notorio.
art. 391-bis cod. proc. pen. (indagini difensive)
Strumento per le parti per promuovere specifiche indagini difensive; le consulenze di parte non possono sostituire le indagini difensive o introdurre autonomi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra finanziamento dell'associazione (art. 270-bis) e finanziamento di singole condotte terroristiche (art. 270-quinquies.1): il primo riguarda il sostegno all'organizzazione quale tale e richiede consapevolezza della natura terroristica dell'associazione; il secondo sanziona la raccolta/messa a disposizione di fondi destinati a condotte terroristiche anche fuori dal contesto associativo.
- Le 'fonti aperte' (internet, stampa, report pubblici) possono essere utilizzate solo se specificamente individuate, verificate e valutate in contraddittorio; riferimenti generici a fonti non identificabili compromettono la utilizzabilità probatoria e possono comportare l'annullamento del provvedimento.
- La consulenza tecnica di parte non può introdurre nuovi accertamenti di fatto né formulare valutazioni giuridiche riservate al giudice: deve limitarsi a interpretare e commentare dati già presenti in atti e rispettare rigore metodologico, attestazione delle fonti e competenze tecniche dichiarate.
- Per la configurabilità del reato associativo terroristico è necessario il dolo specifico (consapevolezza e volontà di perseguire finalità terroristica) per gli 'interni'; per il concorso esterno è sufficiente la consapevolezza che altri concorrenti perseguano quella finalità e la volontà di contribuire materialmente alla loro attività, in presenza di una relazione bilaterale rilevante.
- In contesti di conflitto o occupazione, la qualificazione di atti come terroristici si valuta in base all'obiettivo dell'azione (se rivolta contro civili o provoca effetti indiscriminati di paura nella collettività) e non esclusivamente sulla base del contesto politico o militare; inoltre il supporto logistico, umanitario o finanziario può integrare partecipazione punibile se idoneo a sostenere l'attività terroristica.
- In caso di indagini cautelari fondate in parte su fonti aperte, il giudice dovrà sempre documentare e motivare l'attendibilità di tali fonti o, in mancanza, fondare la decisione su elementi indiziari autonomi verificabili.
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