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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39036/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, alternativamente, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. ovvero istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. contro la sentenza n. 34684/2021 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso precedente avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna (rigetto dell'opposizione alla decisione di non restituire immobili e quote societarie confiscati). Le censure principali erano: a) inesatta valutazione circa l'esistenza di procura speciale alle liti conferita al difensore per la societa Tansini Gomme S.r.l., essendo la procura contenuta nell'atto di nomina; b) errore nel ritenere la mancata titolarita e dunque la mancanza di interesse in capo a Gobbi Cavanna Anna (poi ereditata da Paola Gobbi Cavanna), dato che la confisca era stata, secondo i ricorrenti, preesistente e le quote immobiliari e societarie erano oggetto di controversia e pregiudizio patrimoniale rilevante. Veniva altresi chiesta la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha motivato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto agli errori di fatto percettivi della Corte di Cassazione che abbiano influenzato la decisione, non a valutazioni giuridiche o di merito; nel caso concreto le valutazioni sulla mancanza di procura speciale e sulla carenza di interesse sono criteri valutativi e non errori percettivi o materiali emendabili con i rimedi invocati. In particolare la Corte ha ritenuto che l'atto di nomina non fosse idoneo a sostituire la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. per il terzo interessato e che la confisca definitiva delle quote rendesse priva di interesse la richiesta autonoma di restituzione. Poiche i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria secondo quanto previsto in dispositivo e ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis codice di procedura penale

    Rimodula il rimedio straordinario per errore di fatto della Corte di Cassazione: puo essere usato solo per sviste o inesatte percezioni delle risultanze del giudizio di legittimità che abbiano effettiva incidenza decisiva sull'esito; non serve a riesaminare valutazioni giuridiche o motivazioni.

  • art. 130 codice di procedura penale

    Consente la correzione di errori materiali o di fatto nella sentenza; la Corte ha ritenuto che qui non fosse configurabile un errore materiale percettivo correggibile con questo istituto, poiche le censure erano di carattere valutativo.

  • art. 100 codice di procedura penale

    Disciplina la procura speciale per il terzo interessato; la Corte ha ritenuto che la delega generica nell'atto di nomina non corrispondesse ai requisiti richiesti per la procura speciale ai fini del processo penale per il terzo interessato.

  • art. 122 codice di procedura penale

    Riguarda la capacita del procuratore ad essere parte del rapporto processuale; la distinzione fra mera procura e conferimento della titolarita processuale rileva per valutare l'idoneita dell'atto di nomina.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili, ivi compresa la condanna alle spese e la possibilita di sanzione pecuniaria quando non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita.

  • art. 11 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale richiamata in relazione al delitto che ha originato la confisca; la sentenza penale definitiva ha accertato la fittizia intestazione delle quote societarie e la disponibilita reale in capo al condannato, giustificando la confisca diretta.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e l'istanza ex art. 130 c.p.p. sono rimedi limitati: sono ammissibili soltanto per veri errori di percezione dei fatti nelle risultanze del giudizio di legittimità, non per ricostruzioni giuridiche o valutazioni sul merito.
  • La mera presenza di una delega generica nell'atto di nomina del difensore non sostituisce automaticamente la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. per la rappresentanza dei terzi interessati; la procura deve rispettare i requisiti previsti dalla legge.
  • Quando una sentenza di merito o di condanna abbia disposto la confisca diretta di quote o beni per profitto di reato e abbia accertato la fittizia intestazione, il terzo che formalmente risulta intestatario puo essere privo di interesse processuale per chiedere restituzioni o impugnazioni autonome.
  • Prima di proporre rimedi straordinari contro decisioni della Cassazione e consigliabile valutare se la censura sia riconducibile a un errore percettivo documentabile nelle sole risultanze di legittimità; altrimenti il rimedio rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
  • Se si ritiene che vi sia carenza di procura o di interesse, occorre integrare gli atti con documentazione probante e, se possibile, usare i rimedi ordinari (impugnazioni o istanze nel merito) prima di ricorrere agli strumenti straordinari.

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