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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8317/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, periodo d'imposta 2013). Il ricorso denunciava: (1) violazione e contraddittorietà motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 238-bis c.p.p., per presunta incoerenza tra la valutazione della Corte d'appello e una precedente sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano (29/03/2019) riguardante fatti collegati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dall'art. 8 D.Lgs. n.74/2000, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fatto coincidere indebitamente elemento oggettivo e soggettivo e non avrebbe fornito indici sufficienti per provare la finalità di evasione.

La decisione

Primo motivo: ritenuto inammissibile. La Corte di cassazione ha spiegato che l'art. 238-bis c.p.p. non obbliga il giudice che valuta un diverso capo d'imputazione ad uniformarsi alla precedente valutazione probatoria, pur dovendo confrontarsi motivatamente con i fatti accertati; la Corte d'appello ha esaminato e motivato le ragioni per le quali ha ritenuto la SP Service una societa' 'cartiera' e l'infondatezza delle prestazioni contestate. Secondo motivo: ritenuto fondato. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la mera constatazione della condotta (emissione/utilizzo di fatture) fosse di per sé elemento sufficiente per dimostrare il dolo specifico richiesto dall'art. 8, senza individuare un "quid pluris" probatorio idoneo a dimostrare la finalità di evasione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata quanto alla motivazione relativa al dolo specifico e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 8 D.Lgs. n. 74/2000

    La norma punisce l'emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti se poste in essere "al fine di evadere le imposte"; la Corte ha richiamato che occorre dimostrare il dolo specifico (la finalità evasiva) e non può ricavarsi automaticamente dalla sola condotta materiale.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La Corte ha spiegato che la sentenza definitiva di altro procedimento va acquisita e confrontata motivatamente, ma non vincola il giudice chiamato a decidere su diverso capo di imputazione: il giudice mantiene autonomia valutativa nel nuovo contesto fattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione/contraddittorietà; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva di assoluzione o condanna in altro procedimento, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., ha rilievo probatorio ma non vincola integralmente il giudice di un diverso procedimento: il giudice deve confrontarsi e motivare eventuali divergenze contestuali.
  • Nel reato di emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n.74/2000) non è sufficiente la mera constatazione dell'emissione o dell'utilizzo delle fatture: è necessario provare il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte, tramite indici probatori idonei (quid pluris).
  • La valutazione del dolo specifico richiede indicazioni concrete e significative (es. organizzazione societaria fittizia, assenza di contabilità, rapporti economici e comportamenti compatibili con la finalità evasiva, coordinamento tra soggetti) e non può essere desunta in via automatica dalla condotta materiale.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente sul punto essenziale del dolo specifico, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo esame; pertanto, in difesa è utile richiedere che il giudice espliciti i presupposti fattuali e gli indici che giustificano l'inferenza intentio fraudis.
  • Le doglianze che semplicemente ripropongono argomentazioni già valutate e disattese dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili in cassazione; è necessario indicare profili di illegittimità di diritto o gravi vizi di motivazione non già esaminati.

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