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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28125/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di immobili intestati a MPS Immobiliare e riconducibili, secondo il giudice della prevenzione, a disponibilita finanziarie originate da Luigi Moccia, presunto esponente di un'associazione camorristica. I ricorrenti hanno dedotto l'emergere di sentenze penali successive (assoluzioni di Maranta e di Moccia, e inattendibilita del collaboratore Scafuto) che avrebbero formato un contrasto di giudicati con il decreto di confisca, nonche' vizi di fatto nella ricostruzione patrimoniale; la societa inoltre ha contestato la disciplina della competenza (applicabilita della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 vs revoca ex art. 7 legge 1423/1956).

La decisione

La Corte di legittimita ha rigettato la censura sulla competenza e confermato l'applicabilita della norma transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) che mantiene l'applicazione dell'art. 7 legge 1423/1956 per le proposte anteriori al 13/10/2011. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto infondata la regola dell'automatismo: non basta l'assoluzione del terzo dal delitto di intestazione fittizia per ottenere la revoca automatica della confisca. Tuttavia ha stabilito che il giudice chiamato a valutare la revoca deve effettuare un confronto approfondito e comparativo tra le motivazioni del decreto di confisca e quelle delle successive sentenze penali, verificando se sussista un contrasto di giudicati logicamente inconciliabile o se le sentenze successive escludano in modo assoluto i presupposti della confisca, come previsto dal principio ricavabile dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 (applicato analogicamente anche alla fattispecie regolata dall'art. 7 legge 1423/1956). Per tali ragioni il provvedimento impugnato e' stato annullato e la causa rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione comparativa e motivata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    Norma che disciplina la confisca di prevenzione; richiamata quale base normativa della misura originaria oggetto di revoca.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Disciplina la revocazione della confisca definitiva. La Corte ricava da tale norma il principio secondo il quale sentenze penali irrevocabili successive possono invalidare la confisca solo se escludono in modo assoluto i presupposti della stessa; principio operativo anche applicato analogicamente alla revoca ex art. 7 legge 1423/1956.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 117

    Disposizione transitoria che impone l'applicazione della previgente disciplina (legge 1423/1956) alle proposte formulate prima dell'entrata in vigore del codice antimafia; usata per giustificare la competenza e l'ambito di applicazione della revoca nel caso di specie.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Norma previgente che disciplina la revoca della confisca; la Corte conferma la sua applicabilita, in base all'art. 117 del d.lgs. 159/2011, alle situazioni in cui la proposta sia anteriore al 13/10/2011, pur richiamandone i principi in termini di confronto con la piu recente disciplina.

  • codice di procedura penale, art. 652

    Richiamato per l'efficacia del giudicato: la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata dopo dibattimento ha efficacia di giudicato; tuttavia la Corte specifica che tale efficacia non determina automaticamente la revoca della confisca se non sussiste un effettivo contrasto logico tra accertamenti.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese come norma che impone al giudice penale l'autonoma valutazione della sentenza irrevocabile unitamente al materiale probatorio disponibile; la Corte ne ha tenuto conto nella valutazione del rapporto tra giudicati.

  • d.l. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies (intestazione fittizia)

    Norma sostanziale che incrimina l'intestazione fittizia; l'accertamento della sua insussistenza in una sentenza penale e' centrale per valutare se sono venuti meno i presupposti della confisca.

Massime di principio

  • Non esiste automatismo: l'assoluzione penale successiva del terzo per il reato di intestazione fittizia non determina automaticamente la revoca della confisca di prevenzione.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla revoca deve compiere un confronto dettagliato e motivato tra le ragioni del provvedimento di confisca e le motivazioni delle sentenze penali successive, verificando se siano logicamente inconciliabili.
  • Per travolgere una confisca definitiva occorre che le sentenze penali successive escludano in modo assoluto i presupposti applicativi della misura, secondo il criterio interpretato dall'art. 28 d.lgs. 159/2011; principio applicato analogicamente anche ai casi regolati dalla previgente legge 1423/1956.
  • La disciplina transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) puo' incidere sulla competenza e sul rimedio disponibile: se la proposta di applicazione e' anteriore all'entrata in vigore del codice antimafia, continua ad applicarsi la disciplina previgente in tema di revoca.
  • La rilevazione di atti o dichiarazioni di collaboratori ritenuti successivamente inattendibili puo' costituire elemento rilevante per la revoca solo se la loro inattendibilita rende vano l'intero impianto probatorio a fondamento della confisca (cioe' produce un effettivo contrasto di giudicati o costituisce atto falso ai sensi delle norme sulla revocazione).
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione di merito dell'accertamento patrimoniale originario sono inammissibili se poste in termini di sindacato del merito non consentito; invece il giudice della revoca puo' e deve valutare la consistenza e la coerenza logica tra gli accertamenti intervenuti nei diversi procedimenti.
  • Se vi e' dubbio sulla sussistenza parziale della provenienza illecita (quantum), la revoca puo' essere pronunciata in parte: la domanda puo essere valutata anche sotto il profilo del quantum della confisca.

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