Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 312/2026 - Milano, Sezione 2

per la declaratoria di nullità previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Como, Area Amministrativa e Servizi al Cittadino, Settore Patrimonio e Smart city, Servizio SUAP del 19 novembre 2025, riscontro prot n. 180837, avente a oggetto «Comunicazione prot. 180837 del 14/10/2025. Riscontro», con il quale non si consente «alcuna tipologia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, compreso il commercio itinerante a mezzo di natante», o in subordine per il suo annullamento; - dell’ordinanza 6 dicembre 1995, del Comune di Como, Settore Sorveglianza, Ufficio Mercati, a firma dell’Assessore alla sorveglianza, per conto del Sindaco; - di ogni altro atto connesso, conseguente e di presupposto; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - per l’accertamento della nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 del provvedimento della Questura di Como, Cat. A/4/2025/Gab, del 6 ottobre 2025, limitatamente alla parte in cui lo stesso Questore di Como subordina la propria “licenza” di pubblica sicurezza alle determinazioni del S.U.A.P. del Comune di Como.

Giustizia amministrativa202505156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del Comune di Como relativo allo svolgimento di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, compreso il commercio itinerante mediante natante, nonché parte della licenza di pubblica sicurezza subordinata alle determinazioni del SUAP comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone in via principale la declaratoria di nullità e in subordine l'annullamento, il riscontro del SUAP del Comune di Como del 19 novembre 2025, con cui è stata esclusa qualsiasi tipologia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, incluso quello svolto mediante natante, nonché una precedente ordinanza comunale del 6 dicembre 1995 e gli atti connessi e presupposti. Con motivi aggiunti ha chiesto l'accertamento della nullità, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura di Como, limitatamente alla clausola che subordinava la licenza alle determinazioni del SUAP comunale. La ricorrente ha inoltre formulato domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Le censure muovevano dalla ritenuta nullità degli atti, verosimilmente per sovrapposizione o invasione delle competenze relative al commercio, ai beni demaniali e alle autorizzazioni di pubblica sicurezza; il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, riservando al merito la valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris: gli atti impugnati non appaiono affetti da nullità, poiché la disciplina del commercio nel territorio comunale rientra nella competenza dell'ente locale e non si sovrappone né alle prerogative degli enti proprietari dei beni demaniali né alle competenze della Questura in materia di autorizzazioni di polizia. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto idoneo a giustificare la sospensione, in quanto, nella comparazione degli interessi, prevalgono quelli del Comune connessi alla sicurezza e al controllo di un'area sensibile interessata da eventi sportivi con partecipazione numerosa. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di accertamento della nullità della clausola contenuta nella licenza di pubblica sicurezza; in sede cautelare il TAR ha escluso, a un primo sommario esame, che gli atti impugnati apparissero nulli.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    È la base processuale della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo sommario esame, l'atto impugnato non appare affetto dal vizio radicale dedotto e non sussiste un sufficiente fumus boni iuris.
  • La competenza dell'ente locale a disciplinare il commercio nel territorio comunale non si sovrappone, di per sé, alle prerogative degli enti proprietari dei beni demaniali né alle competenze della Questura in materia di autorizzazioni di polizia.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, possono prevalere le esigenze di sicurezza e controllo di un'area sensibile interessata da eventi sportivi con elevata partecipazione, anche rispetto all'interesse economico dell'operatore commerciale alla sospensione dell'atto comunale.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.