Cassazione Penale, Sentenza n. 43265/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Rosario Mandato e Michele Di Caprio e ha parzialmente annullato l'ordinanza nei confronti di Maria Antonietta Ravanni (confermandola però per altri capi). Le censure principali sono: (i) insufficienza e manifest illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, soprattutto per la "droga parlata" e conversazioni equivoche; (ii) carenza delle esigenze cautelari e mancanza del requisito di attualità del pericolo; (iii) per Di Caprio, richiesta di retrodatazione/inefficacia della misura ex art. 297 c.p.p.; (iv) per Mandato, rilievi sulla necessità e adeguatezza della custodia e richiesta di misure alternative (arresti domiciliari fuori regione). Le difese sostengono che gli elementi intercettati siano interpretabili diversamente e non supportati da riscontri, e che i precedenti siano troppo remoti o non idonei a giustificare la misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, servizi di osservazione, ruoli rispetto al sodalizio) sia di competenza del giudice di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione se non per vizio normativo o manifesta illogicità, che non è emersa. In particolare: per Ravanni la Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale circa il suo apporto subordinato all'attività del coniuge (ricezione acquirenti, ritiro stupefacente, contabilità, contatti con fornitori) e ha ritenuto adeguati gli arresti domiciliari; per Di Caprio e Mandato la Corte ha condiviso la valutazione sulla gravità del ruolo associativo, sui precedenti specifici e sulla comprovata reiterazione di condotte, giustificando la custodia cautelare in carcere; ha respinto la richiesta di retrodatazione per Di Caprio per mancanza di prova che la conoscenza degli elementi investigativi fosse anteriormente disponibile; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; ha disposto gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Contestato il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari significativa in reati associativi e non facilmente superata dal tempo trascorso
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Rilevanti i reati di detenzione e spaccio come elementi costitutivi delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria
cod. proc. pen., art. 274, comma 1, lett. c)
Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica complessiva sulla possibilità di reiterazione
cod. proc. pen., art. 275
Presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990; tale presunzione non è agevolmente smentibile senza elementi favorevoli concreti
cod. proc. pen., art. 297
La richiesta di retrodatazione della misura cautelare richiede prova che gli elementi probatori fossero disponibili anteriormente; onere probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione
cod. proc. pen., art. 616
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per l'addebitamento delle spese e della sanzione pecuniaria
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limiti alla compressione della motivazione nelle memorie: i ricorsi devono restare nei limiti indicati e non riproporre integralmente questioni già decise dal giudice di merito
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Compiti di cancelleria relativi agli adempimenti successivi alla decisione; disposta l'esecuzione degli adempimenti di rito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei fatti: può sindacare la motivazione del giudice di merito solo per violazione di legge o manifesta illogicità; deduzioni alternative sui fatti sono inammissibili
- Le intercettazioni verbali (la cosiddetta "droga parlata") possono costituire gravità indiziaria valida se inserite in un compendio indiziario coerente e contestualizzate con altri elementi (osservazioni, ruoli, precedenti)
- Il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari richiede una valutazione prognostica globale (modalità del reato, personalità, contesto socio-ambientale), non necessariamente la prova di occasioni imminenti di recidiva
- Nei reati associativi di narcotraffico sussiste una presunzione relativa sull'adeguatezza di misure cautelari più afflittive; precedenti specifici e violazioni di misure precedenti aggravano il giudizio prognostico
- La richiesta di retrodatazione della misura cautelare ai fini di declaratoria di inefficacia grava sulla difesa: è necessario documentare che gli elementi investigativi erano disponibili anteriormente (es. informativa di p.g.)
- Le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni o degli accertamenti di fatto senza dimostrare vizio logico-giuridico sono destinati a essere respinti in sede di legittimità
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