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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43265/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Rosario Mandato e Michele Di Caprio e ha parzialmente annullato l'ordinanza nei confronti di Maria Antonietta Ravanni (confermandola però per altri capi). Le censure principali sono: (i) insufficienza e manifest illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, soprattutto per la "droga parlata" e conversazioni equivoche; (ii) carenza delle esigenze cautelari e mancanza del requisito di attualità del pericolo; (iii) per Di Caprio, richiesta di retrodatazione/inefficacia della misura ex art. 297 c.p.p.; (iv) per Mandato, rilievi sulla necessità e adeguatezza della custodia e richiesta di misure alternative (arresti domiciliari fuori regione). Le difese sostengono che gli elementi intercettati siano interpretabili diversamente e non supportati da riscontri, e che i precedenti siano troppo remoti o non idonei a giustificare la misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, servizi di osservazione, ruoli rispetto al sodalizio) sia di competenza del giudice di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione se non per vizio normativo o manifesta illogicità, che non è emersa. In particolare: per Ravanni la Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale circa il suo apporto subordinato all'attività del coniuge (ricezione acquirenti, ritiro stupefacente, contabilità, contatti con fornitori) e ha ritenuto adeguati gli arresti domiciliari; per Di Caprio e Mandato la Corte ha condiviso la valutazione sulla gravità del ruolo associativo, sui precedenti specifici e sulla comprovata reiterazione di condotte, giustificando la custodia cautelare in carcere; ha respinto la richiesta di retrodatazione per Di Caprio per mancanza di prova che la conoscenza degli elementi investigativi fosse anteriormente disponibile; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; ha disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Contestato il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ritiene la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari significativa in reati associativi e non facilmente superata dal tempo trascorso

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Rilevanti i reati di detenzione e spaccio come elementi costitutivi delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria

  • cod. proc. pen., art. 274, comma 1, lett. c)

    Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica complessiva sulla possibilità di reiterazione

  • cod. proc. pen., art. 275

    Presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990; tale presunzione non è agevolmente smentibile senza elementi favorevoli concreti

  • cod. proc. pen., art. 297

    La richiesta di retrodatazione della misura cautelare richiede prova che gli elementi probatori fossero disponibili anteriormente; onere probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per l'addebitamento delle spese e della sanzione pecuniaria

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limiti alla compressione della motivazione nelle memorie: i ricorsi devono restare nei limiti indicati e non riproporre integralmente questioni già decise dal giudice di merito

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Compiti di cancelleria relativi agli adempimenti successivi alla decisione; disposta l'esecuzione degli adempimenti di rito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria dei fatti: può sindacare la motivazione del giudice di merito solo per violazione di legge o manifesta illogicità; deduzioni alternative sui fatti sono inammissibili
  • Le intercettazioni verbali (la cosiddetta "droga parlata") possono costituire gravità indiziaria valida se inserite in un compendio indiziario coerente e contestualizzate con altri elementi (osservazioni, ruoli, precedenti)
  • Il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari richiede una valutazione prognostica globale (modalità del reato, personalità, contesto socio-ambientale), non necessariamente la prova di occasioni imminenti di recidiva
  • Nei reati associativi di narcotraffico sussiste una presunzione relativa sull'adeguatezza di misure cautelari più afflittive; precedenti specifici e violazioni di misure precedenti aggravano il giudizio prognostico
  • La richiesta di retrodatazione della misura cautelare ai fini di declaratoria di inefficacia grava sulla difesa: è necessario documentare che gli elementi investigativi erano disponibili anteriormente (es. informativa di p.g.)
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni o degli accertamenti di fatto senza dimostrare vizio logico-giuridico sono destinati a essere respinti in sede di legittimità

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