Sentenza del 22/01/2018 n. 242 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust "autodichiarato" - validità - non sussiste - nullità - consegue - effetto segregativo dei redditi - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl trust autodichiarato è stato considerato nullo per difetto della causa fiduciaria. I redditi derivanti dai cespiti formalmente conferiti nel trust devono quindi essere imputati all'originario disponente, non al trust né a un soggetto distinto, poiché non si è prodotto l'effetto segregativo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità di un trust autodichiarato, nel quale disponente (settlor), trustee e beneficiario coincidono. Secondo il principio enunciato, tale coincidenza fa venir meno la causa fiduciaria propria del trust e determina la nullità dell'atto istitutivo. Di conseguenza, il vincolo segregativo sui redditi prodotti dai beni conferiti non si perfeziona.
Massime di principio
- Un trust richiede una concreta separazione dei ruoli e degli interessi tra disponente, trustee e beneficiari; la loro integrale coincidenza può comportare la nullità dell'atto per mancanza della causa fiduciaria.
- La mera denominazione di un rapporto come trust non è sufficiente a produrre l'effetto segregativo: occorre verificare la sostanza dell'operazione e l'effettivo trasferimento fiduciario dei beni.
- Se il trust è nullo, i beni e i redditi non sono fiscalmente separati dal patrimonio del disponente e i relativi redditi restano imputabili all'originario titolare.
- Prima di costituire un trust è necessario verificare l'effettiva autonomia del trustee, la presenza di beneficiari distinti e l'esistenza di una finalità fiduciaria concreta e non meramente formale.
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