Cassazione Penale, Ordinanza n. 13428/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di undici sentenze di condanna, sostenendo che le condotte sarebbero state riconducibili a un medesimo disegno criminoso originario. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando l'ampio arco temporale di commissione dei reati, la notevole versatilità delinquenziale e la spiccata proclività a delinquere, ritenendo mancante un programma unitario iniziale. Le censure del ricorrente sono giudicate essenzialmente confutative e inidonee a dimostrare l'illegittimità della motivazione, oltre che indirizzate su elementi non decisivi rispetto alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione sul mancato riconoscimento della continuazione, perché fondata su apprezzamenti di merito non viziati da manifesta illogicità o contraddizioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
medesimo disegno criminoso
Il riconoscimento della continuazione esige la verifica di concreti indicatori fattuali e della programmabilità, fin dal primo reato, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi.
art. 616 c.p.p.
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare un originario disegno criminoso unitario, non essendo sufficiente la mera serialità di reati o la generica tendenza a delinquere.
- Il programma criminoso deve precedere la commissione del primo reato e deve comprendere almeno nelle linee essenziali i reati successivi; la loro eventuale eterogeneità, l'ampio intervallo temporale e la varietà delle condotte possono escludere l'istituto.
- In sede di esecuzione, la verifica della continuazione richiede una valutazione di merito fondata su indici sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, analogia del modus operandi e compartecipazione di soggetti, ma l'apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata o si limitano a una confutazione di merito priva di specifica incidenza sulla motivazione decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →