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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile del servizio della Centrale Unica di Committenza Apricena n. 1 del 13 gennaio 2026, recante aggiudicazione in favore della ditta CO.BIT. S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento dei lavori “di realizzazione della viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” - CUP H51B25000000002 - CIG B7DA71929B”; - delle determinazioni della Commissione giudicatrice della gara predetta; - della determinazione del Responsabile del servizio della Centrale Unica di Committenza Apricena, reg. gen. n. 27 del 16 settembre 2025, di nomina della commissione di gara; - del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti; - di ogni altro provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque con-nesso, preordinato o conseguente a quelli impugnati, ivi compresa la determinazione del Responsabile Unico di Progetto del 12 gennaio 2026 di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta CO.BIT. S.r.l. e la proposta di aggiudicazione e le delibere n. 213/2025 di G.C. e n. 29/2025 di C.C. di approvazione del progetto e i successivi provvedimenti di validazione del progetto; - e per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con subentro della Società ricorrente; - in via gradata, annullare anche l’intera gara; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Glob. Ser. Soc. Coop. il 27 marzo 2026: - della determinazione del Responsabile del Settore III – LL.PP. Patrimonio e Edilizia del Comune di Apricena, reg. gen. pub. 490 del 19 marzo 2026, recante aggiudicazione definitiva alla ditta CO.BIT. S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento dei lavori “di realizzazione della viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” - CUP H51B25000000002 - CIG B7DA71929B; - dell’avviso esito di gara del Responsabile di procedimento della Centrale Unica di Committenza Apricena, prot. n. 5215 del 19 marzo 2026, di aggiudicazione alla ditta CO.BIT. S.r.l. dell’appalto suindicato; - di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorché non noto e comunque lesivo, ivi compresi i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; - per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con subentro della Società ricorrente; - in via gradata, annullando anche l’intera gara.

Giustizia amministrativa202600335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per lavori di realizzazione di viabilità di interconnessione, nonché gli atti della procedura, la nomina della commissione, le valutazioni delle offerte e gli atti progettuali presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza, ha impugnato dapprima la determinazione del 13 gennaio 2026, ritenendola l'atto di aggiudicazione, e successivamente, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva del 19 marzo 2026. Ha chiesto l'esclusione o il ricalcolo delle offerte della prima e della seconda classificata, l'aggiudicazione in proprio favore oppure, in subordine, l'annullamento dell'intera gara e la riedizione della procedura, nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto con subentro. Le censure hanno riguardato: l'incompetenza della commissione per la presenza di architetti e geometra anziché ingegneri; l'illogicità delle valutazioni effettuate mediante confronto a coppie; il difetto di motivazione e di predeterminazione dei criteri; l'inammissibilità e l'illogicità delle proposte migliorative dell'aggiudicataria e della seconda classificata; la carenza dell'abilitazione prevista dal d.m. 37/2008 in capo all'aggiudicataria; l'incertezza della modalità di partecipazione del consorzio secondo graduato e il difetto della categoria OG11; l'omessa valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi; la mancata VIA o verifica di assoggettabilità a VIA e la mancata VAS; nonché carenze nell'approvazione, acquisizione dei pareri, verifica e validazione del progetto. Le amministrazioni e l'aggiudicataria hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per natura endoprocedimentale dell'atto impugnato e la tardività delle doglianze rivolte contro la lex specialis e il progetto posto a base di gara.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione del 13 gennaio 2026 aveva natura endoprocedimentale e non costituiva aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, quindi non era immediatamente lesiva. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il motivo sulla composizione della commissione è infondato: l'art. 93 del d.lgs. 36/2023 richiede esperienza nello specifico settore, ma non impone la corrispondenza tra titolo professionale e oggetto dell'appalto né la presenza necessaria di ingegneri; inoltre, i commissari operavano stabilmente nel settore dei lavori pubblici e delle procedure di affidamento e la ricorrente non ha dimostrato errori valutativi collegati alla loro asserita incompetenza. La divergenza tra i punteggi individuali nel confronto a coppie è fisiologica e non dimostra illogicità o sviamento; il sindacato è ammesso solo in presenza di errori macroscopici, travisamenti o uso manifestamente distorto del metodo, non dimostrati. I criteri del disciplinare erano sufficientemente dettagliati e ponderati, sicché i punteggi numerici costituivano motivazione adeguata senza necessità di ulteriori motivazioni discorsive. Le migliorie dell'aggiudicataria, relative all'arredo delle rotatorie e alla realizzazione di una fontana, non alteravano struttura, funzione o tipologia dell'opera e costituivano migliorie ammissibili, non varianti sostanziali. La legittimità dell'offerta della prima classificata ha determinato il difetto di interesse sulle censure contro la seconda classificata, poiché la ricorrente avrebbe comunque dovuto superare tutte le offerte collocate in posizione superiore. Anche le contestazioni sul punteggio dell'aggiudicataria sono state respinte perché sollecitavano un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della commissione, senza dimostrare manifesta inattendibilità, abnormità o travisamento. Il requisito del d.m. 37/2008 è stato qualificato come requisito di esecuzione e non di partecipazione, mentre la qualificazione SOA richiesta dal disciplinare risultava posseduta. La censura relativa al consorzio secondo graduato è stata dichiarata priva di interesse, non potendo condurre da sola all'aggiudicazione in favore della terza classificata. Le doglianze sul rischio bellico, sulla VIA, sulla VAS e sulle carenze progettuali sono state ritenute tardive perché rivolte contro omissioni genetiche della lex specialis e del progetto, da impugnare immediatamente; inoltre, la graduazione prospettata dalla ricorrente tra aggiudicazione e annullamento dell'intera gara è stata considerata contraddittoria rispetto all'interesse a conseguire l'appalto secondo il progetto contestato. Nel merito, il rischio bellico avrebbe comunque dovuto essere valutato prima dell'inizio degli scavi; per la VIA è stata richiamata la possibilità della sanatoria postuma prevista dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006; la VAS non è necessaria per la localizzazione di singole opere che producano per legge variante urbanistica, ai sensi della normativa regionale richiamata. Infine, le censure sulla progettazione sono state ritenute infondate, risultando approvati e aggiornati i livelli progettuali e svolta la verifica e validazione del progetto esecutivo; il rilievo sui pareri è stato formulato genericamente. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La determinazione del 13 gennaio 2026 non costituiva aggiudicazione definitiva, ma atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore dell'appalto, senza che sia necessaria una corrispondenza formale tra titolo professionale e tipologia dell'opera o la presenza di una determinata figura professionale.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e sub-criteri sufficientemente dettagliati consentono che il punteggio numerico esprima adeguatamente la motivazione della valutazione tecnica.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria era stata svolta con esito positivo, senza che il giudice ravvisasse profili invalidanti.

  • art. 3 d.m. 37/2008

    L'abilitazione prevista dalla disposizione costituisce requisito di esecuzione e non requisito autonomo di partecipazione alla gara.

  • art. 4 d.m. 37/2008

    Le prescrizioni del decreto rilevano nella fase esecutiva dell'appalto.

  • art. 91, comma 2-bis, d.lgs. 81/2008

    Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.

    La valutazione del rischio bellico deve essere effettuata dal coordinatore per la progettazione e, qualora omessa, deve comunque essere compiuta dalla stazione appaltante prima dell'inizio degli scavi.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006

    È stata richiamata la possibilità di una sanatoria postuma nell'ipotesi di omessa previa VIA o verifica di assoggettabilità, con conseguente esclusione dell'automatica invalidità dedotta dalla ricorrente.

  • art. 3, comma 7, l.r. Puglia 44/2012

    La VAS non è necessaria per la localizzazione di singole opere che producano per legge una variante agli strumenti di pianificazione, ferma restando la disciplina VIA.

  • art. 42 d.lgs. 36/2023

    La verifica e validazione del progetto esecutivo risultava eseguita mediante apposito verbale.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

    Il principio di buona fede e tutela dell'affidamento impedisce di contestare soltanto dopo l'esito della gara omissioni genetiche della lex specialis accettata e non impugnata tempestivamente.

  • art. 134 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle della commissione al di fuori dei casi tassativi di giurisdizione di merito.

Massime di principio

  • La determinazione adottata prima dell'aggiudicazione definitiva, che si limita a prendere atto della proposta di aggiudicazione e a demandare gli adempimenti successivi, ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva; il ricorso proposto contro di essa è inammissibile per carenza di attualità della lesione.
  • L'art. 93 del d.lgs. 36/2023 richiede che i commissari di gara siano esperti nello specifico settore dell'appalto, ma non impone né la corrispondenza formale tra titolo di studio e oggetto dell'opera né la presenza di una specifica categoria professionale. La contestazione della composizione della commissione deve inoltre essere collegata a concreti errori, travisamenti o illogicità dell'attività valutativa e non può consistere in una censura astratta.
  • Nel metodo del confronto a coppie, la divergenza tra i punteggi attribuiti dai singoli commissari è fisiologica e non costituisce, da sola, indice di illogicità o violazione della lex specialis. Il sindacato giurisdizionale richiede la dimostrazione di un uso palesemente distorto, tecnicamente inattendibile o logicamente insostenibile del metodo.
  • Nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, quando il bando predetermina criteri e sub-criteri con adeguato grado di dettaglio e ne stabilisce la ponderazione, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
  • Sono migliorie ammissibili le soluzioni tecniche che integrano o precisano aspetti dell'opera lasciati aperti dal progetto, senza alterarne struttura, funzione o tipologia. L'esclusione è necessaria soltanto quando la proposta comporti un'opera radicalmente diversa, un aliud rispetto a quella richiesta o ne renda impossibile la fattibilità tecnica.
  • Il concorrente classificato al terzo posto deve dimostrare, per superare la prova di resistenza, l'illegittimità di tutte le offerte collocate in posizione superiore, oppure che ciascuna di esse avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore. Se una delle offerte superiori risulta legittima, viene meno l'interesse all'esame delle censure rivolte contro le altre.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiContratti pubbliciAmbienteProcedimento amministrativo
SottomaterieCommissione giudicatriceCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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